COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2001 TUSCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANELLI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 62 DEL 31.5.2012 (Gara: 2001 TUSCIA – BARCO MURIALDINA del 25.5.2012 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2001 TUSCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANELLI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 62 DEL 31.5.2012 (Gara: 2001 TUSCIA – BARCO MURIALDINA del 25.5.2012 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società 2001 TUSCIA chiede un riesame della squalifica come a margine, assumendone l’eccessiva severità in relazione ai fatti accaduti; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le espressioni offensive del GIULIANELLI possono ricondursi ad uno stesso comportamento di ingiuria verso l’arbitro e che il pugno contro la porta dello spogliatoio è da attribuirsi ad un momento di stizza; ritenute, per quanto sopra, attendibili le doglianze della ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società 2001 TUSCIA e, quindi, di ridurre a 3 gare la squalifica inflitta al calciatore GIULIANELLI GIANLUCA. La tassa reclamo va restituita.
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