COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VALLEMARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PECCHIA BIAGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 234 DEL 24.5.2012 (Gara: SONNINO – REAL VALLEMARINA del 20.5.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VALLEMARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PECCHIA BIAGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 234 DEL 24.5.2012 (Gara: SONNINO – REAL VALLEMARINA del 20.5.2012 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società VALLEMARINA lamenta l’eccessività della squalifica inflitta al calciatore PECCHIA, pur ammettendo la censurabilità del gesto (lancio del pallone contro l’arbitro) dovuto a protesta ed a stizza del giocatore. Letti gli atti ufficiali che confermano il gesto del lancio del pallone da parte del PECCHIA contro l’arbitro senza alcuna conseguenza; ritenuto che il gesto stesso possa configurarsi come protesta talchè può essere ridimensionata la relativa sanzione, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società VALLEMARINA, riducendo la squalifica al calciatore PECCHIA BIAGIO a 6 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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