COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 19/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI IALONGO VINCENZO, DIRIGENTE DELLA NUOVA ITRI, E DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 19/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI IALONGO VINCENZO, DIRIGENTE DELLA NUOVA ITRI, E DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI. Con atto del 18 maggio 2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Ialongo Vincenzo, presidente onorario con delega di rappresentanza della società Nuova Itri, per rispondere della violazione degli articoli 1 comma 1 del CGS e 5 commi 1 e 6 lettere b), c) e d) del CGS, e la società Nuova Itri per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS dei comportamenti ascritti al suo presidente. A sostegno l’Organo requirente rilevava come il Sig. Ialongo Vincenzo avesse sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante della società Nuova Itri, un reclamo al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, in esito allo svolgimento della gara del campionato Juniores Regionali B del 5-11-2011 tra la Nuova Itri ed il San Donato Pontino. Nel reclamo venivano sollevati dubbi in relazione al regolare svolgimento della gara de qua, in quanto, l’arbitro l’aveva definitivamente sospesa al 78’ minuto di gioco poichè la Nuova Itri era rimasta in sette giocatori, avendo subito quattro espulsioni. Il Giudice Sportivo sentiva l’arbitro a supplemento e questi, invece, dichiarava di aver fischiato il termine della gara al 90’ esatto, senza effettuare alcun recupero per “tutelare l’incolumità degli atleti in campo”, e quindi l’Organo disciplinare decideva di far ripetere la gara, non avendo l’arbitro ottemperato a quanto previsto dalla regola 7 del Gioco del Calcio che prescrive l’obbligo per il direttore di far recuperare il tempo perso in occasione di sostituzioni ed infortuni. Nel reclamo la società sollevava poi dubbi sull’imparzialità dell’arbitro in quanto due giorni prima della gara, sul profilo Facebook dello stesso, aveva rivelato di aver avuto la direzione della gara in questione e che gli era stata regalata una maglia di colore azzurro e, all’obiezione di uno dei partecipanti alla discussione che faceva rilevare come la Nuova Itri avesse maglie appunto di colore azzurro, rispondeva letteralmente: “compa’ sabato le divise le cambiano non voglio sape’ nulla XD” e con quella frase, secondo gli esponenti: “si intravede un tentativo di indirizzare la partita per fare uscire un 2”. L’indagine espletata consisteva nell’audizione dell’arbitro, che confermava, in ordine allo svolgimento della gara, quanto già dichiarato al Giudice Sportivo, ed in ordine alla discussione su Ffacebook che, in effetti, gli era stata regalata una maglia di colore azzurro per il centenario dell’AIA e che avrebbe usato alla prima gara diretta e che, sapendo che la Nuova Itri giocava in casa, avrebbe chiesto in caso di problemi con il colore delle maglie di cambiarle. Veniva quindi sentito il presidente onorario Ialongo che ribadiva il contenuto del reclamo senza però poter fornire alcun riscontro in ordine al presunto tentativo di indirizzare il risultato della gara da parte dell’arbitro. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi che però i deferiti non utilizzavano. Nella riunione compariva il Sig. Ialongo che, non solo protestava l’assoluta correttezza del suo operato, ma sottolineava come le espressioni usate nei confronti dell’arbitro fossero state dettate solo dal comportamento di questi, contrario ad ogni regolamento, ed al tono, ai limiti della trivialità usato nella discussione sul profilo Facebook, che lasciava comunque trasparire una pessima predisposizione d’animo nei confronti della Nuova Itri, inoltre talune espressioni usate dagli interlocutori dell’arbitro con il richiamo allusivo al numero 2 facevano trasparire una sorta di linguaggio in codice, così come l’utilizzo dell’espressione XD, che poteva essere interpretata come le iniziali di X Due, ovvero per Due. Chiedeva quindi il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale insisteva invece per l’affermazione di responsabilità nei confronti dei deferiti per le imputazioni rispettivamente ascritte e chiedeva l’irrogazione della inibizione per il presidente Ialongo per mesi tre e l’ammenda di euro 200 a carico della società. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che le espressioni messe sotto inchiesta dalla Procura Federale sono contenute in un formale atto di reclamo che, per sua natura, non è destinato a venire a conoscenza della generalità, ma solo del Giudice Sportivo e della società avversaria che, peraltro, è tenuta, a termine di regolamento, ad osservare il più stretto riserbo sugli atti del procedimento. Questo determina la conseguenza che, in ogni caso, l’offensività di espressioni diffamatorie od ingiuriose contenute in tali atti è estremamente attenuata proprio per la platea ristrettissima dei destinatari. Inoltre, come tutti gli atti di reclamo, a parere della Commissione più volte manifestato in analoghi procedimenti, è presente una scriminante generale che pone al riparo dall’incolpazione per espressioni lesive, tutte quelle locuzioni che sono strettamente ed esclusivamente preordinate all’esposizione dei fatti su cui si basa l’istanza rivolta al Giudice Sportivo, residuando invece l’imputabilità per quelle espressioni, del tutto avulse dal contesto ed inutili ai fini del sostegno delle proprie tesi difensive, che si caratterizzano per l’inutile acrimonia o, peggio, per l’incontinenza e la scurrilità gratuita. Nel caso di specie va subito osservato che il reclamo della Nuova Itri è esposto in maniera formalmente corretta, è pienamente ed unicamente finalizzato a dimostrare la giustezza delle proprie tesi difensive e mira ad ottenere la ripetizione della gara, come poi in effetti il Giudice Sportivo, seppur con motivazione diversa, ha determinato. E’ pur vero che nel contesto del reclamo la società ha messo in rilievo sospetti sulla imparzialità dell’arbitro ma, e questo è il punto nodale, ciò lo ha fatto denunciando un avvenimento determinato che l’istruttoria ha dimostrato come vero e cioè la partecipazione dell’arbitro ad una conversazione su Facebook con una pluralità di altri soggetti non identificati, nella quale si è parlato della gara in questione. Sul punto va osservato che l’arbitro ha gravemente contravvenuto ad una precisa disposizione che vieta assolutamente sia di rivelare a terzi dell’avvenuta designazione per dirigere la gara, sia di intrattenersi con terzi a dare, prima della gara, giudizi sulla stessa, sia infine ad anticipare decisioni di carattere tecnico od organizzativo che si intenderebbe assumere. In sostanza il direttore di gara ha gravemente contravvenuto a quanto gli imponeva il regolamento e, ciò facendo, può aver indotto la società che ne era venuta a conoscenza a nutrire dubbi sull’atteggiamento di assoluta imparzialità che il direttore di gara avrebbe dovuto tenere. In sostanza l’arbitro, pur ribadendo la sua imparzialità agli inquirenti, non può esimersi dall’accusa di non essere “apparso imparziale”, regola d’oro per ognuno che vada a ricoprire il difficile ruolo di giudice tra i contrapposti interessi di parti avversarie. Ma vi è di più. La società reclamante ha allegato al reclamo la stampata della conversazione incriminata in cui oltre alla frase già riportata “cumpa’ ecc.” ve ne è un’altra di tal Josep Alejandro Vazquez rivolta all’arbitro: “avoja da sei fortunato se arriva il 2 siamo passati ed è arrivato il 2 XD” che avrebbe indotto più di qualcuno ad ipotizzare oscuri messaggi in codice ed appare comunque inquietante nella sua cripticità pur nell’ostentato e reiterato riferimento al numero 2. Tanto è vero che il Giudice Sportivo di primo grado, nel trasmettere gli atti alla Procura Federale faceva riferimento alla denuncia della Nuova Itri, certamente non per stigmatizzare un’accusa infondata ma per richiedere degli approfondimenti sul comportamento dell’arbitro che non appare certo adamantino e conforme al regolamento. I deferiti vanno quindi prosciolti da ogni addebito per tutte le considerazioni sopra ampiamente riportate.Dagli atti, infine, la Commissione Disciplinare non ha potuto rilevare se la Procura Federale abbia provveduto al deferimento dell’arbitro per l’evidente violazione regolamentare ed, in tal senso, non può che trasmettere gli atti all’Organo Requirente, affinché, qualora non l’abbia già fatto provveda in tal senso. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere i deferiti da ogni addebito. Di rimettere gli atti alla Procura Federale per procedere alla valutazione delle violazioni regolamentari da ascrivere all’arbitro effettivo Ruben TULLIO come meglio descritte nella parte motiva Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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