COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 21/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. LUPI ALESSIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO E DELLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 21/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. LUPI
ALESSIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.,
NONCHÉ DELL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO E DELLA SOCIETÀ
VIGOR PERCONTI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Il Sig. ROBERTO COLLURA, padre del calciatore SIMONE COLLURA, tesserato nella corrente
stagione sportiva con la Società A.S.D. POL. F.C. FIDENE SSD, inviava all’Ufficio della Procura
Federale una lettera esposto datata 21.2.2012, in cui segnalava che in occasione della gara del
Campionato Allievi Eccellenza, FIDENE – PERCONTI del 19.2.2012, il proprio figlio Simone,
veniva colpito in maniera violenta, con una testata in pieno volto, da un calciatore della squadra
avversaria, presumibilmente il n. 16 di maglia, riportando la frattura composta delle ossa del
proprio naso, accertata e refertata, con 30 giorni di prognosi, presso il Pronto Soccorso
dell’Ospedale Pertini di Roma.
Il COLLURA padre, faceva pervenire alla Procura in data 27 febbraio 2012 ulteriore esposto in cui
chiedeva l’audizione dell’arbitro della gara, di un dirigente e di due calciatori della squadra del
figlio.
Il Collaboratore della Procura Federale, ha esperito le opportune indagini in base alle quali è
riuscito a ricostruire quanto accaduto, attraverso l’acquisizione e l’esame dei documenti ufficiali
della gara ed all’escussione di numerose prove testimoniali.
In primis l’incaricato della Procura ha ascoltato l’arbitro dell’incontro il quale dichiarava di non aver
fatto menzione nel proprio referto dell’accaduto, in quanto non aveva visto l’episodio in questione e
che nessun dirigente della Società FIDENE a fine gara gli avesse rappresentato alcunché,
ritenendo quanto accaduto un normale episodio di giuoco e che nella stessa cartella clinica
prodotta dal padre del calciatore veniva riportato dal sanitario, in base a quanto riferitogli, trattarsi
di “infortunio sportivo”.
Il calciatore COLLURA SIMONE dichiarava dinanzi all’incaricato della Procura Federale che, alla
fine della gara di cui sopra, è stato dapprima aggredito verbalmente dal calciatore con il n. 16 LUPI
ALESSIO e successivamente con una testata che lo aveva raggiunto, procurandogli forte dolore e
sanguinamento.
In sede di audizione ed anche nella memoria difensiva presentata, il LUPI forniva una versione non
del tutto simile a quella del COLLURA, precisando di essere stato colpito dapprima con un calcio
ad una gamba e che, dopo uno scambio di offese, il COLLURA gli si avvicinava in modo
provocatorio, per cui, allo scopo di evitarlo, si chinava coprendosi con le mani il viso e, nel
compiere tale movimento, lo aveva colpito al naso involontariamente.
Anche gli altri soggetti interrogati, fornivano una versione dei fatti a seconda dell’appartenenza dei
loro calciatori.
La Procura Federale, resasi conto che non poteva trovare conferma la tesi avanzata dal LUPI,
considerandola poco plausibile, ove si tenga conto della prognosi riscontrata (30 giorni), non
coerente con un atteggiamento meramente passivo e difensivo del viso da parte del LUPI,
decideva di deferire a questa Commissione Disciplinare il calciatore LUPI ALESSIO per le
violazioni indicate in titolo e la Società VIGOR PERCONTI per responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il rappresentante della
Procura Federale ed il calciatore LUPI ALESSIO, il quale confermava il contenuto della memoria
difensiva ribadendo quanto già dichiarato in sede di audizione dinanzi agli Organi Federali.
La Procura Federale conclude il proprio intervento con l’affermazione di responsabilità dei deferiti
chiedendo 4 mesi di squalifica per il calciatore LUPI ALESSIO e per la Società VIGOR PERCONTI
100 Euro di ammenda.
Questo Organo Giudicante, dopo aver esaminato tutti gli atti in possesso e non rilevando elementi
di discordanza con quanto asserito dalla Procura, ritiene congrue le sanzioni proposte in relazione
agli avvenimenti accaduti.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di squalificare
il calciatore LUPI ALESSIO per mesi 4 e di comminare alla Società VIGOR PERCONTI l’ammenda
di € 100.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
Manda alla Segretaria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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