COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 21/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DISCIPLINARE DEL CALCIATORE MAURIZIO CANCANELLI E DEL SIG. MAURIZIO GIUSEPPE SANTAMARIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO E A.S.D. COLOSSEO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 21/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DISCIPLINARE DEL CALCIATORE
MAURIZIO CANCANELLI E DEL SIG. MAURIZIO GIUSEPPE SANTAMARIA PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL
C.G.S. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO E A.S.D. COLOSSEO AI
SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..
La Procura Federale della FIGC, a seguito dell’indagine svolta, ha disposto il deferimento alla
Commissione Disciplinare Territoriale Disciplinare del calciatore MAURIZIO CANCANELLI,
tesserato per la Societa’ A.S.D. REAL PIEDIMONTE, per aver disputato in data 11.3.2012 una
gara nelle fila della A.S.D. COLOSSEO senza averne titolo, in quanto non tesserato con la stessa;
del Dirigente MAURIZIO GIUSEPPE SANTAMARIA per aver sottoscritto e consegnato all’arbitro in
data 11.3.2012 una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di
appartenenza, malgrado MAURIZIO CANCANELLI non ne avesse titolo; la Società A.S.D.
COLOSSEO per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo, in
occasione della gara COLOSSEO – MONTECIFALCO dell’11.3.2012, valevole per il Campionato
di III Categoria, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
ed infine la Società POL. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 4 comma 2, per l’operato del proprio calciatore.
All’udienza, alla presenza dei componenti della Commissione e del Rappresentante della Procura
Federale, partecipava anche il calciatore CANCANELLI, mentre il Sig. SANTAMARIA trasmetteva
una nota in cui chiedeva il proscioglimento asserendo che la Società REAL PIEDIMONTE S.
GERMANO aveva garantito lo svincolo del calciatore e per tale motivo proclamava la propria
buona fede.
Analogamente si difendeva il calciatore CANCANELLI, affermando di aver avuto assicurazioni da
parte dei Dirigenti della Società REAL PIEDIMONTE S. GERMANO circa il suo svincolo, ribadendo
in proposito di aver agito in buona fede.
La Procura, di contro, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti e delle Società,
chiedendo per il CANCANELLI MAURIZIO la squalifica per 1 gara, per il Dirigente MAURIZIO
GIUSEPPE SANTAMARIA l’inibizione per mesi 2, per la Società COLOSSEO 1 punto di
penalizzazione ed € 800 di ammenda e per la Società A.S.D. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO
l’ammenda di € 250.
Dalla lettura degli atti, si evince che la responsabilità dei deferiti e delle Società, per i fatti così
come contestati, è provata “per tabulas”. Fatti che, pur verosimilmente verificatisi, come asserito
dagli interessati, in buona fede, non esclude le loro responsabilità né tantomento quelle di
carattere oggettivo riferibili alle due società coinvolte, così come previsto dall’ordinamento sportivo.
Ciononostante, per le ragioni suesposte, è possibile apportare una lieve mitigazione rispetto alle
richieste avanzata della Procura almeno per quel che concerne l’aspetto relativo alla ammenda
proposta a carico della Società COLOSSEO.
Tanto premesso, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di infliggere al calciatore CANCANELLI MAURIZIO la squalifica per 1 gara;
di inibire il Dirigente MAURIZIO GIUSEPPE SANTAMARIA per 1 mese;
di comminare alla Società A.S.D. COLOSSEO la penalizzazione di 1 punto in classifica da
scontare nella stagione sportiva 2012-2013 e l’ammenda di € 500,00;
di comminare alla Società A.S.D. REAL PIEDIMONTE SAN GERMANO l’ammenda di € 250,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
Manda alla Segretaria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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