COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società APD. LA LOCOMOTIVA 1° Categoria Gir. M Gara Play off del 27-05-2012 tra La Locomotiva / Acc. San Leonardo C.U. n. 63 del CRL datato 31-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società APD. LA LOCOMOTIVA 1° Categoria Gir. M Gara Play off del 27-05-2012 tra La Locomotiva / Acc. San Leonardo C.U. n. 63 del CRL datato 31-05-2012 La società APD. LA LOCOMOTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS in relazione alla squalifica inflitta al proprio calciatore CORCELLI Fabio per 6 gare. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto, rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 111/A della F.I.G.C. In data 6-02-2012 trascritta sul C.U. n. 38 del Comitato Regionale Lombardia in data 9-02-2012, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. il 6-06-2012 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 63 del C.R.L. datato 31-05-2012 Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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