COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 13/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. VIS MACERATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARDITO MATTEO SEGUITO GARA VIS MACERATA/POTENZA PICENA DEL 27.5.2012 PLAY-OFF CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 180 del 31.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 13/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. VIS MACERATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARDITO MATTEO SEGUITO GARA VIS MACERATA/POTENZA PICENA DEL 27.5.2012 PLAY-OFF CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 180 del 31.5.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore ARDITO MATTEO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto in occasione della gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C.D. Vis Macerata chiedendo, anche avanti questa Commissione, in riforma dell’impugnato provvedimento, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore, ritenuta comunque esagerata alla luce della condotta dallo stesso effettivamente tenuta, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno valutato analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione. A dire della reclamante: - l’allenatore della squadra avversaria non fu colpito ma, simulando al fine di aggravare la posizione del calciatore Ardito, cadde a terra senza motivo: ben diverse sarebbero state le conseguenze se questi fosse stato davvero colpito con una testata al volto; - vi era un generale clima di nervosismo per l’importanza della gara e per il ritardo con cui la stessa ebbe inizio; - l’allenatore del Potenza Picena, per tutta la gara fino alla sua espulsione, tenne un comportamento provocatorio, con insulti e minacce. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato la condotta ascritta al calciatore Ardito. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Ardito, confermati in questa sede: 1) espulsione per essersi spinto con un componente della panchina della squadra avversaria; 2) avere colpito con una testata al volto l’allenatore del Potenza Picena mentre uscivano entrambi dal campo; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Ardito Matteo, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente, ex art. 19, 4° comma, del Cgs, la sanzione di sei giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo; • ritenuta la doglianza dell’eccessività della sanzione rispetto a quelle adottate in analoghe vicende priva di consistenza, perché nell’applicazione delle sanzioni l’organo giudicante non segue e non potrebbe seguire il criterio dell’automatismo: di qui la necessità di distinguere caso per caso la gravità della condotta, che pur se espressa nella stessa forma, va valutata in relazione alle circostanze complessive nelle quali la condotta medesima viene posta in essere. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.C.D. Vis Macerata ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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