COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 13/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ARCHETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2013 INFLITTA ALL’ALLENATORE RAMADORI MARCO SEGUITO GARA MOGLIANESE/ARCHETTI DEL 26.5.2012 TORNEO UNION CALCIO CATEGORIA ALLIEVI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 29 del 29.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 13/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ARCHETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2013 INFLITTA ALL’ALLENATORE RAMADORI MARCO SEGUITO GARA MOGLIANESE/ARCHETTI DEL 26.5.2012 TORNEO UNION CALCIO CATEGORIA ALLIEVI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 29 del 29.5.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’allenatore RAMADORI MARCO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2013 per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Archetti chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i responsabili del torneo, alcuni genitori e propri tesserati. Alla richiesta audizione, la reclamante ha negato ogni contatto fisico del proprio allenatore con il direttore di gara; in particolare, allorchè quest’ultimo scese dall’autovettura, il Ramadori, anche volendo, non avrebbe potuto colpirlo poiché trattenuto da alcuni dirigenti presenti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato, tra l’altro, che il Ramadori: - gli corse dietro e gli diede un colpo sull’autovettura allorchè egli, vedendolo, si fermò; - lo colpì con il dorso della mano sul viso, mentre egli era seduto in macchina e si era sporto dal finestrino; - gli provocò, con detto gesto, momentaneo dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante e l’utilizzabilità della dichiarazione del tecnico sanzionato prodotta; • ritenuta provata la responsabilità del Ramadori in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso, al termine dell’incontro, dapprima smodatamente protestato e poi, mentre l’arbitro si allontanava dall’impianto sportivo, colpito l’autovettura di questi ed infine lo stesso ufficiale di gara in pieno viso; • ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio; • ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Ramadori nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, poiché trattasi di condotta particolarmente riprovevole perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Archetti ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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