COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 121 del 14 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. NUOVO VINCHIATURO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 119 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA CARPINONE CALCIO–NUOVOVINCHIATURO DEL 3.06.2012 – 1° TURNO PLAYOFF 1^ CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 121 del 14 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. NUOVO VINCHIATURO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 119 - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA CARPINONE CALCIO–NUOVOVINCHIATURO DEL 3.06.2012 – 1° TURNO PLAYOFF 1^ CATEGORIA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti di gara, osserva quanto segue. La ricorrente rappresenta che il comportamento tenuto dal calciatore Gianfrancesco Pierino è scaturito dalla aggressione ricevuta da un calciatore avversario. Lo stesso calciatore, a detta della società Nuovo Vinchiaturo, si è limitato solo a parare i colpi che gli venivano inferti. Nel referto arbitrale è in effetti riportato che il Gianfrancesco ha reagito ad un colpo al volto ricevuto da un avversario, ma tenendo comportamento violento verso lo stesso anche se non di pari gravità. Tali risultanze fanno ritenere che i due calciatori non possono essere certamente sanzionati con uguale entità, per cui si ritiene che la squalifica inflitta al suddetto calciatore può subire una riduzione in considerazione della subita provocazione. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Gianfrancesco Pierino a due giornate. Nulla per la tassa non versata.
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