COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 08.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BARBERA Stefano calciatore tesserato per la società A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI, CASORZO Marco e SCOTTI Roberto rispettivamente Presidente e dirigente della U.P.D. SANTENESE e delle società A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI e G.S.D. SANTENESE per rispondere, le persone deferite delle violazioni di cui agli art. 1 co. 1 e 10 comma 6 C.G.S. la società SANTENESE della violazione di cui all’art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. e la società SAN GIACOMO CHIERI della violazione di cui all’art. 4 co. 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 08.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BARBERA Stefano calciatore tesserato per la società A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI, CASORZO Marco e SCOTTI Roberto rispettivamente Presidente e dirigente della U.P.D. SANTENESE e delle società A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI e G.S.D. SANTENESE per rispondere, le persone deferite delle violazioni di cui agli art. 1 co. 1 e 10 comma 6 C.G.S. la società SANTENESE della violazione di cui all’art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. e la società SAN GIACOMO CHIERI della violazione di cui all’art. 4 co. 2 C.G.S. Con atto del 7.5.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione le persone sopra indicate per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare BARBERA Stefano, calciatore. tesserato per la A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI per aver disputato in data 19.2.2012, 26.2.2012, 4.3.2012, 11.3.2012, 18.3.2012 e 25.3.2012, nelle file della società U.P.D. SANTENESE, sei gare valevoli per il campionato di Eccellenza Girone B, senza averne titolo perché al momento privo di regolare tesseramento in seno alla predetta Società, in quanto tesserato per la SAN GIACOMO CHIERI; il sig. CASORZO MARCO, per aver consegnato agli arbitri nelle date 4.3.2012, 11.3.2012 e 18.3.2012 tre distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza giusto le norme vigenti, malgrado il BARBERA non ne avesse titolo; il sig. SCOTTI Roberto per aver consegnato agli arbitri nelle date 19.2.2012, 26.2.2012 e 25.3.2012 tre distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza giusto le norme vigenti, malgrado il BARBERA non ne avesse titolo. Le società SAN GIACOMO CHIERI e SANTENESE, la prima per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al proprio tesserato, la seconda a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del 4.4.2012 a cura della società USD LIBARNA, in cui si denunciava che in sei gare espressamente indicate avrebbe partecipato, nelle file del SANTENESE, il calciatore BARBERA Stefano tesserato per la SAN GIACOMO CHIERI e si chiedeva che venissero assunti i provvedimenti del caso. Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 1.6.2012, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio GORIA, in rappresentanza della Procura Federale, sig. CASORZO in proprio ed in rappresentanza della società SANTENESE, il sig. BARBERA, il sig. TEDESCO Antonio, Presidente della Società SAN GIACOMO CHIERI. Restava assente il sig. SCOTTI. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma non interveniva alcun accordo. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi due di squalifica a carico del BARBERA, mesi cinque di inibizione a carico del CASORZO, mesi tre di inibizione a carico dello SCOTTI, € 3.000 di ammenda e sei punti di penalizzazione in classifica a carico della società SANTENESE, € 500 di ammenda a carico della SAN GIACOMO CHIERI. Il Presidente della SANTENESE asseriva di aver spedito tempestivamente regolare richiesta di tesseramento in relazione al BARBERA precisando che molto probabilmente la documentazione del calciatore era inclusa in raccomandate inviate in Federazione relative al tesseramento di più calciatori (due dei quali prelevati dal SAN GIACOMO CHIERI analogamente al deferito). Venivano prodotte a riprova di quanto dichiarato due ricevute di raccomandate spedite nel dicembre 2011 nonché copia dell’accordo di svincolo e lista di trasferimento relativi al BARBERA. Quest’ultimo dichiarava di non sentirsi in alcun modo responsabile in quanto convinto in buona fede di essere tesserato per la SANTENESE. Analogamente il TEDESCO affermava di aver regolarmente ceduto il BARBERA alla SANTENESE e di non aver saputo più nulla fino al deferimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto oggetto del presente procedimento è pacifico alla luce della documentazione acquisita e, sebbene il CASORZO abbia insistito nell’affermare di aver ottemperato diligentemente a tutti gli obblighi inerenti al tesseramento, considerata la regolare posizione degli altri calciatori acquisiti al mercato invernale, riesce difficile pensare ad uno smarrimento di tutti e solo i documenti relativi al BARBERA. In ogni caso, atteso il rigore delle sanzioni previste per le violazioni delle norme sul tesseramento dei calciatori e considerata l’efficienza dei moderni mezzi di comunicazione, un minimo di verifica del buon esito delle operazioni di trasferimento appare doveroso anche alla luce della frequente conflittualità che trae origine da tale materia. Nel caso di specie, quindi, la richiesta di assunzione dei “provvedimenti del caso” da parte della società denunciante è legittima e deve essere accolta. Non esiste alcun elemento che induca a ritenere le violazioni accertate come il frutto di mala fede anzi, tutto porta a ritenere che il fatto tragga origine da semplice disordine amministrativo e, pertanto, le sanzioni pecuniarie richieste dalla Procura Federale possono essere contenute così come la penalizzazione può essere applicata alla classifica relativa al campionato concluso. Peraltro, considerato che tutti i deferiti anziché cogliere le opportunità offerte dalla Procura Federale hanno preferito proclamare la propria buona fede e lamentare l’ingiustizia di un regolamento che, in questa sede, deve comunque essere applicato, la riduzione non può tradursi in un premio per non aver aderito all’accordo proposto dalla controparte. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - dichiara i signori CASORZO MARCO, SCOTTI Roberto e la società SANTENESE responsabili degli illeciti rispettivamente ascritti e per l’effetto infligge al sig. CASORZO MARCO la sanzione dell’inibizione per mesi cinque, al sig. SCOTTI la sanzione dell’inibizione per mesi tre ed alla società SANTENESE la sanzione dell’ammenda per € 2.300,00 (duemilatrecento0) e della penalizzazione di sei punti nella classifica relativa al campionato appena concluso. - dichiara il sig. BARBERA Stefano e la società SAN GIACOMO CHIERI responsabili degli illeciti rispettivamente ascritti e, per l’effetto, infligge al BARBERA la sanzione della squalifica per mesi due ed alla società SAN GIACOMO CHIERI la sanzione dell’ammenda per € 350 (trecentocinquanta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it