COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. PROVENZANO Giulio Giovanni (all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la Società F.C. CARLO ALBERTO), del Sig. MONTELEONE Antonio (Presidente della Società F.C.D. REAL VILLASTELLONE), della Società F.C.D. REAL VILLASTELLONE e della Società F.C. CARLO ALBERTO, per rispondere, rispettivamente, il Sig. PROVENZANO ed il Sig. MONTELEONE delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, e le due Società delle violazioni di cui all’art. 4 commi 1 e 2 CGS

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. PROVENZANO Giulio Giovanni (all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la Società F.C. CARLO ALBERTO), del Sig. MONTELEONE Antonio (Presidente della Società F.C.D. REAL VILLASTELLONE), della Società F.C.D. REAL VILLASTELLONE e della Società F.C. CARLO ALBERTO, per rispondere, rispettivamente, il Sig. PROVENZANO ed il Sig. MONTELEONE delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, e le due Società delle violazioni di cui all’art. 4 commi 1 e 2 CGS Con atto del 08.05.2012, a seguito di segnalazione inviata in data 01.02.2012 dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta FIGC, la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare: - il Sig. PROVENZANO Giulio Giovanni, per la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, “perché malgrado fosse tesserato con la società F.C. CARLO ALBERTO sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la società F.C.D. REAL VILLASTELLONE”; - il Sig. MONTELEONE Antonio, nella qualità di Presidente della società F.C.D. REAL VILLASTELLONE, per la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, “perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione”; - la società F.C.D. REAL VILLASTELLONE, “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al soggetto che comunque abbia svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 comma 5 CGS, per le condotte specifiche anzidette addebitabili agli stessi in occasione della sottoscrizione della richiesta di tesseramento del calciatore Sig. PROVENZANO Giulio Giovanni”; - la società F.C. CARLO ALBERTO, “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, delle violazioni ascritte al proprio tesserato PROVENZANO Giulio Giovanni”. In origine l’atto di deferimento prevedeva, a carico degli stessi soggetti, un’ulteriore contestazione, relativa all’illecito impiego del calciatore PROVENZANO Giulio Giovanni in alcune gare disputate dalla società F.C.D. REAL VILLASTELLONE, alle quali egli avrebbe partecipato pur non avendone titolo, in quanto tesserato per la società F.C. CARLO ALBERTO. Alla seduta tenutasi innanzi a questa Commissione Disciplinare, in data 08.06.2012, tuttavia, la stessa Procura Federale, rappresentata dall’avv. Maurizio Goria, in via preliminare, rilevava l’infondatezza di tale ulteriore contestazione, chiedendone lo stralcio sulla base degli accertamenti nel frattempo svolti, dai quali era emerso trattarsi di un errore di persona. Una volta disposto lo stralcio, la Commissione Disciplinare illustrava alle parti presenti – Sig. SAVIO Marcello, Presidente della società CARLO ALBERTO, e Sig. MONTELEONE Antonio, Presidente della società VILLASTELLONE e con delega di rappresentanza anche del Sig. PROVENZANO Giulio Giovanni - la possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico della società REAL VILLASTELLONE € 300,00 di ammenda, a carico della società CARLO ALBERTO € 100,00 di ammenda, a carico del Sig. MONTELEONE Antonio giorni 90 di inibizione, a carico del Sig. PROVENZANO Giulio Giovanni 1 giornata di squalifica. Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità dei soggetti in questione, considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare applica, a norma dell’art. 23 C.G.S., le seguenti sanzioni: - a carico della società REAL VILLASTELLONE € 300,00 di ammenda; - a carico della società CARLO ALBERTO € 100,00 di ammenda; - a carico del Sig. MONTELEONE Antonio giorni 90 di inibizione; - a carico del Sig. PROVENZANO Giulio Giovanni 1 giornata di squalifica.
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