COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Deferimento da parte della procura federale nei confronti dei sigg. Alessandro Molina e Roberto Basso, dirigenti della Società A.C. PEDONA BORGO S.D. e della Società medesima

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Deferimento da parte della procura federale nei confronti dei sigg. Alessandro Molina e Roberto Basso, dirigenti della Società A.C. PEDONA BORGO S.D. e della Società medesima La Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere: - MOLINA Alessandro e BASSO Roberto della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.,così come integrato dalle disposizioni contenute nell'allegato 2 del C.U. N.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 2011/2012, per avere in concorso tra loro, ciascuno nelle rispettive 59 qualità, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e, in particolare, al dovere di osservanza delle norme e direttive federali, provveduto alla organizzazione del Torneo giovanile denominato “Borgo e le sue Valli” in programma per le giornate del 26 e 27 maggio 2012 e riservato alla categoria “Esordienti 2000”, prevedendo una modalità di svolgimento delle relative gare difforme da quella stabilita, in punto, delle vigenti disposizioni normative e, segnatamente, del richiamato allegato 2 del C.U. N.1 S.G.S., ossia, con disputa di incontri 11 c 11, anziché 7 c 7 o 9 c 9, nonché per aver pubblicizzato sulla locandina del torneo , in modo non veritieri e fuorviante, l'esser quest'ultimo una manifestazione autorizzata dalla FIGC; DELO – VALLE CERVO. - La Società A.C. PEDONA BORGO S.D. della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2 , del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti. All'udienza del 18.5.2012, innanzi alla Commissione Disciplinare, con la presenza dell'avv. Mario Carpenteri per la Procura Federale, comparivano il solo MOLINA Alessandro anche per la società deferita. Non compariva, benchè ritualmente citato, BASSO Roberto. La Procura Federale al termine della propria relazione formulava le seguenti conclusioni: 6 mesi di inibizione per MOLINA Alessandro; 4 mesi di inibizione per BASSO Roberto; 200,00 euro di ammenda per la società A.C. PEDONA BORGO S.D. Ritiene la Commissione Disciplinare che le violazioni contestate dalla Procura Federale non risultino integrate. Deve infatti precisarsi che il torneo in questione non ha mai avuto luogo ed, invero, è stato sostituito con altro torneo immune da censure e regolarmente disputatosi. Infatti, la società PEDONA preso atto delle contestazioni al torneo che si intendeva organizzare ha proceduto di conseguenza, uniformandosi alle indicazioni della FIGC. Quello che la Procura Federale contesta come torneo organizzato è, invece, mera preparazione della manifestazione. E' pur vero che nella locandina si dà atto della autorizzazione della FIGC, ma è del tutto evidente che trattasi di circostanza data per certa al momento della celebrazione delle gare (certus an, incertus quando), nella buona fede della regolarità della manifestazione in preparazione. Volendo scomodare le categorie giuridiche dell'ordinamento penale, trattasi di atti preparatori (e per ciò non punibili) o a tutto concedere di tentativo di illecito con desistenza volontaria senza conseguenze rilevanti sotto il profilo disciplinare. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di prosciogliere tutti i soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it