COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare f) Reclamo proposto dalla A.S.D. BEVINGROS ELEVEN avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara BEVINGROS ELEVEN – CANELLI disputata il 6/06/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Finali Regionali (C. U. N° 75 dell’8/06/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
f) Reclamo proposto dalla A.S.D. BEVINGROS ELEVEN avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo in riferimento alla gara BEVINGROS ELEVEN – CANELLI disputata il 6/06/12
nell’ambito del Campionato Giovanissimi Finali Regionali (C. U. N° 75 dell’8/06/12 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
Con tempestivo reclamo spedito a mezzo raccomandata in data 09/06/12, la A.S.D. BEVINGROS
ELEVEN contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo
svolgimento della gara BEVINGROS ELEVEN – CANELLI, disputata il 6/06/12 nell’ambito delle fasi Finali Regionali del Campionato Giovanissimi – Fascia B, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che venga revocata la inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/07/2012 inflitta al proprio dirigente PICARDI Paolo e la squalifica fino al 31/03/2013 inflitta al giocatore BRONCHI Valerio, sanzioni pubblicate sul C.U. N° 75 dell’8/06/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
Il Direttore di gara, nel suo circostanziato rapporto, riferisce che, al 14° del secondo tempo, il
giocatore della A.S.D. BEVINGROS ELEVEN, BRONCHI Valerio, capitano della squadra, a seguito del provvedimento di espulsione per gravi offese alla sua persona, lo colpiva al volto con un pugno continuando ad offenderlo in modo pesante, mentre, al termine della gara, il dirigente
accompagnatore, PICARDI Paolo, si scagliava contro di lui offendendolo gravemente e
minacciandolo. La Società reclamante, con il proprio ricorso, adduce che gli episodi addebitati ai propri tesserati
non sono corrispondenti al vero e sono frutto di estemporanee invenzioni del Direttore di gara, anzi ritiene assolutamente diffamatoria la versione dei fatti riferita dallo stesso, riservandosi di valutare
nelle opportune sedi eventuali provvedimenti.
Dalla contrapposizione fra le due versioni dei gravi episodi accaduti occorre maggiormente dar
credito a quanto riportato nel circostanziato rapporto dell’arbitro, che, si rammenta, costituisce fonte
privilegiata di prova per i fatti occorsi durante lo svolgimento delle gare.
La Commissione disciplinare territoriale,
- valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle
motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla A.S.D. BEVINGROS ELEVEN, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 31/03/2013 inflitta al giocatore BRONCHI Valerio e la inibizione a svolgere ogni
attività fino al 31/07/2012 inflitta al dirigente PICARDI Paolo.
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