COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 14 Giugno 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE – PLAY OUT Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA – A.S.D. MINERVINO MURGE del 13 Maggio 2012. (Reclamo della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 e inibizione del dirigente BRUNO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 31 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°80 del 14 Giugno 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROMOZIONE – PLAY OUT
Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA – A.S.D. MINERVINO MURGE del 13 Maggio 2012. (Reclamo
della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 e inibizione del dirigente BRUNO
Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 31 Maggio 2012 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che adeguata si appalesa l’ammenda di € 200,00 inflitta dal Primo Giudice per il
comportamento gravemente intemperante dei tifosi della A.S.A. NUOVA ANDRIA per cui sotto
tale profilo il reclamo va rigettato e confermata la sanzione dell’ammenda;
considerato che il comportamento del dirigente sig. BRUNO Francesco pur definibile
antisportivo e violento nei confronti di un calciatore della squadra avversaria può ritenersi
adeguatamente punito con la inibizione fino al 31 gennaio 2013 per cui il reclamo può ritenersi
parzialmente accolto limitatamente alla inibizione del suddetto dirigente
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 31 gennaio 2013 la inibizione inflitta al sig. BRUNO Francesco, confermarsi nel
resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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