COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 14 Giugno 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. NOVOLI – U.S.D. CRISPIANO del 27 Maggio 2012. (Reclamo della A.S.D. NOVOLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 31 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 14 Giugno 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. NOVOLI – U.S.D. CRISPIANO del 27 Maggio 2012. (Reclamo della A.S.D. NOVOLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 31 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini dalle quali è emerso che la società reclamante ha adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire fatti violenti da parte di sostenitori locali, per cui può accedersi, in applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 Codice di Giustizia Sportiva ad una risuzione dell’ammenda a € 200,00 P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a € 200,00 l’ammeda inflitta alla società A.S.A. NOVOLI; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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