COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°55 del 14 Giugno 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS (Triangolare- play-off Promozione/1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 53 del 31.05.2012. Gara Lauras / Borore del 27.05.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°55 del 14 Giugno 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS (Triangolare- play-off Promozione/1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 53 del 31.05.2012. Gara Lauras / Borore del 27.05.2012. La S.S. Lauras ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società e squalifica del campo per cinque gare; 2) squalifica fino al 31.12.2012 dell’allenatore Scano Franco. Detti provvedimenti sono stati determinati dai seguenti episodi. Fin dalle prime fasi della gara e fino al termine di essa i sostenitori della squadra tenevano, in modo continuativo, condotta gravemente ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti. Contro uno di questi ultimi, in particolare, veniva lanciata una bottiglia di vetro che si infrangeva a brevissima distanza da lui. Terminata la gara, all’uscita della terna arbitrale dagli spogliatoi, alcune decine di sostenitori locali davano luogo ad una violenta gazzara nei confronti della stessa terna, che veniva ripetutamente colpita, e che riusciva a stento a raggiungere l’autovettura dell’arbitro, parcheggiata a breve distanza. In particolare, oltre ai numerosi colpi subiti dai tre ufficiali di gara, l’arbitro veniva tirato per la cravatta, tanto da lamentare difficoltà di respirazione e dolore al collo, perdurato fino al giorno successivo, mentre ad uno degli assistenti veniva fortemente stretta una mano e tirato un orecchio. Quanto all’allenatore Scano Franco, la squalifica veniva inflitta perché, espulso per proteste ed ingiurie rivolte all’arbitro, si tratteneva sul terreno di gioco continuando ad insultarlo ed incitando i giocatori ed il pubblico a fare altrettanto. Trattavasi di recidivo specifico e reiterato. La reclamante ha contestato le sanzioni ritenendole eccessive in relazione al reale accadimento dei fatti. Ha in particolare ammesso che si verificò una contestazione verbale da parte di alcuni facinorosi, al termine della gara, subito circoscritta e non degenerata in atti di particolare gravità. Pure le contestazioni poste in essere dall’allenatore si limitarono ad invettive non trascese in atti violenti, che furono anch’esse immediatamente sedate. Ha pertanto domandato la revoca della squalifica del campo ed una riduzione degli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo. La reclamante ha ribadito le proprie tesi, a mezzo del proprio rappresentante, davanti a questa Commissione, in sede di audizione. Non si sono viceversa presentati né l’arbitro né il suo assistente, per fornire chiarimenti. La Commissione, con riferimento al comportamento del pubblico, ritiene che gli episodi, pur riprovevoli, ascrivibili ad un gruppo di facinorosi, vadano inquadrati nell’ambito di una scomposta protesta, verificatasi al termine dell’incontro, che non degenerò in atti di particolare gravità, o violenti. Le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo vanno perciò ridimensionate per il reale significato e per la portata (circoscritti ad una frangia del pubblico) degli episodi, privi di particolari conseguenze. Quanto alla sanzione a carico dell’allenatore Scano Franco, anche in questo caso, le espressioni ingiuriose e le vibrate proteste indirizzate al direttore di gara, pur reiterate e poste in essere da soggetto recidivo specifico, devono essere rideterminate nel provvedimento sanzionatorio, come da dispositivo. Per i suesposti motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) di infliggere alla società Lauras la sanzione dell’ammenda in ragione di Euro 1000,00 (mille); 2) di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Scano Franco, fino al 31 ottobre 2012; 3) di revocare l’altro provvedimento impugnato riguardante la squalifica del campo. Dispone il non addebito della tassa.
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