COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 514/C.D.T.DEL 12 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.190/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. GIOACCHINO FERRANTE (Presidente dell’A.S.D. Jatina) 2) Sig. GIOACCHINO LO GIUDICE (Dirigente dell’ASD Jatina) 3) Società A.S.D. JATINA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 514/C.D.T.DEL 12 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.190/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. GIOACCHINO FERRANTE (Presidente dell’A.S.D. Jatina) 2) Sig. GIOACCHINO LO GIUDICE (Dirigente dell’ASD Jatina) 3) Società A.S.D. JATINA La Procura Federale con nota 8390/612 pf11-12/AM/ma del 22 maggio 2012, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere: i primi due della violazione dell’ art. 5 comma 1 per avere, entrambi, espresso, pubblicamente, giudizi lesivi dell'onorabilità degli arbitri e, comunque, della classe arbitrale e nell’avere attribuito ad alcuni direttori di gara presunte espressioni infamanti nonchè dell’art. 1 comma 3 del CGS per non avere risposto alla convocazione del collaboratore della Procura Federale; la terza, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna. Dato atto che tutti i soggetti deferiti sono comparsi ed hanno chiesto l’archiviazione del procedimento a loro carico sostenendo, inoltre, che la mancata comparizione è dipesa da indifferibili impegni di lavoro. Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con le seguenti richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Gioacchino Ferrante la inibizione per mesi sei; al sig. Gioacchino Lo Giudice l’inibizione per mesi sei; alla società l’ammenda di € 2.000,00”. Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che dalla documentazione in atti risulta provato che i sig.ri Gioacchino Ferrante e Gioacchino Lo Giudice, nelle loro rispettive qualità di Presidente e di asserito allenatore dell’ASD Jatina, hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa e più precisamente al Giornale di Sicilia, che le ha pubblicate rispettivamente nelle edizioni del 19 novembre 2011 e 24 novembre 2011, con cui accusavano di essere stati appellati quali mafiosi da parte di alcuni arbitri che avevano diretto alcune loro gare. Inoltre, a seguito della segnalazione fatta da questo Comitato alla Procura Federale, questa avviava le indagini per accertare la veridicità delle dichiarazioni ma, sebbene convocati più volte, i sig.ri Gioacchino Ferrante e Gioacchino Lo Giudice non si presentavano innanzi all’organo inquirente impedendo, quindi, l’accertamento di quanto denunciato. Peraltro non risulta giustificata la loro mancata presentazione. In ragione di ciò gli stessi debbono rispondere degli addebiti loro rispettivamente ascritti per avere reso, pubblicamente, delle dichiarazioni lesive del prestigio arbitrale e per avere altresì violato il dovere, loro imposto, di presentarsi, una volta convocati, innanzi agli organi inquirenti. Conseguentemente gli stessi debbono soggiacere alla pene come determinate in dispositivo. Da quanto sopra deve affermarsi la responsabilità sia diretta che oggettiva dell’ASD Jatina in ragione dei fatti posti in essere dal proprio Presidente e dal proprio Dirigente per cui la stessa va condannata alla pena così come determinata in dispositivo. P.Q.M. infligge: al sig. Gioacchino Ferrante, Presidente della società ASD Jatina la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; al sig. Gioacchino Lo Giudice, dirigente tesserato per l’ASD Jatina, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto lettera h) per mesi due ; alla società ASD Jatina, a titolo di responsabilità sia diretta sia oggettiva, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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