COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 33 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di -Niccolò Viti, calciatore, per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 15 del C.G.S., nonché dell’art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale; -della Società U.S.Torrita A.S.D. Serre, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 33 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di -Niccolò Viti, calciatore, per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 15 del C.G.S., nonché dell’art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale; -della Società U.S.Torrita A.S.D. Serre, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Con specifica istanza, suffragata da idonea documentazione, il difensore del calciatore Matteo Rossi, tesserato per la Società A.P. Torrenieri A.S.D., ha chiesto alla Procura Federale di accertare se i calciatori appartenenti alla Società U.S. Torrita A.S.D. Serre, Maurizio Temperini e Viti Niccolò, abbiano chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione federale in ordine alla querela da essi presentata nei confronti del proprio assistito. La Procura Federale, acquisite la documentazione prodotta a sostegno dell’istanza, le dichiarazioni dei due calciatori interessati, nonché gli atti della gara, ha disposto il deferimento in esame. In virtù di rituale convocazione sono presenti: -per la Procura Federale, il Sostituto Avvocato Marco Stefanini; -l’Avvocato Denis Baldi, il quale interviene, in virtù di specifiche deleghe depositate in questa sede, in nome e per conto di Niccolò Viti, Calciatore, e della Società U.S. Torrita A.S.D. Serre. Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini richiama una sentenza interpretativa dell’art. 30 dello Statuto F.I.G.C., a suo tempo emessa dalla Corte di Giustizia Federale e costantemente recepita dagli Organi della Giustizia Sportiva, in base alla quale l’obbligo della preventiva autorizzazione a procedere nei confronti di tesserati ed Enti affiliati alla F.I.G.C., sussiste sempre ad eccezione del caso in cui l’A.G.O. proceda d’impulso proprio. L’essenza della norma risiede nell’evitare ogni conflittualità tra l’ordinamento statuale e quello sportivo ricordando che le norme di quest’ultimo vengono accettate nel momento in cui viene effettuata la richiesta di tesseramento e /o di affiliazione. Rileva che i fatti delittuosi denunciati dai calciatori Temperini e Viti attengono a reati perseguibili d’ufficio, con la sola eccezione del reato di minacce, perseguibile a querela di parte, che il Rossi avrebbe posto in essere nei confronti del Viti. Da ciò l’archiviazione del caso come da comunicazione n. 7300/247 in data 16 aprile 2012, riferita unicamente alla parte inerente i reati perseguibili d’ufficio. Afferma ancora che la prova dell’avvenuta violazione risulta in maniera inconfutabile dalle dichiarazioni rilasciate dal calciatore Viti in sede istruttoria, alle quali fa esplicito riferimento. Chiede di conseguenza che, tenuto conto del minimo edittale di cui all’art. 15 del C.G.S., vengano applicate le seguenti sanzioni: al calciatore Viti, la squalifica per sei mesi, oltre l’ammenda di € 500,00; alla Società U.S. Torrita A.S.D. Serre l’ammenda di € 300,00. L’Avvocato Baldi, intervenendo per conto dei propri assistiti, chiede che venga dichiarata l’improcedibilità del deferimento avendo egli ricevuto comunicazione, da parte della Procura Federale, dell’avvenuta archiviazione del procedimento. Contesta l’affermazione della Procura Federale circa l’avvenuta violazione dei principi di cui all’art. 1 del C.G.S., affermando che il calciatore ha adempiuto agli obblighi imposti dall’art. 30 del C.G.S., avendo inviato, in data 14 aprile 2011, a mezzo lettera raccomandata al C.R.T., la richiesta di autorizzazione rivolta al Consiglio Federale, e di aver atteso fino alla scadenza del termine previsto per inoltrare, in data 2 luglio, l’atto di denuncia querela (la gara è stata disputata in data 3 aprile 2011). Afferma che se comportamento omissivo v’è stato, esso è da ricondurre al Consiglio Federale e non al Viti. In base al comportamento tenuto, non può essere addebitata al Viti la violazione del disposto dell’art. 1, che è a fondamento dell’atto di deferimento, affermando che le linee guida indicate dalla C.D.N. in materia hanno un ben diverso significato. Il fatto pertanto non sussiste e di conseguenza nessun addebito può essere rivolto alla Società Torrita per responsabilità oggettiva. Interviene ancora il rappresentante della Procura Federale il quale specifica che l’Ufficio ha applicato il disposto dell’art. 32, comma 4, limitando il deferimento unicamente e relativamente alle minacce da questi proferite a carico del Rossi, fatto che costituisce illecito disciplinare rientrante nell’ambito del giudizio sportivo, indicando, in tal modo quale è il reale contenuto della nota di archiviazione inviata alla parte. Chiuso il dibattimento la C.D.T.T. così decide. La peculiarità della questione induce il Collegio ad alcune considerazioni di carattere sia generale, che particolare. Ancora una volta, ed in via generale, la C.D. premette che l’osservanza delle norme federali, nel loro complesso, viene, spontaneamente e direttamente, accettata da parte del tesserato o dell’ente con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento o di affiliazione. Sotto il primo aspetto è necessario esaminare la natura dell’articolo 30 dello Statuto. A tal proposito il Collegio ricorda che esso, nell’obbligare (art. 1) i tesserati ad osservare, in primis, le norme in esso contenute e quindi ogni altra norma federale, è legittimato da una legge dello Stato (art. 1 della L. 280/2003) che riconosce piena autonomia in materia disciplinare all’ordinamento sportivo. Si tratta di una norma di chiusura che deve essere collegata al principio ispiratore di tutta la normativa calcistica, ovvero alla necessità di risolvere in tempi brevi le questioni di carattere disciplinare in modo da consentire un rapido, regolare, evolversi dei campionati. La norma in esame non è, peraltro, preclusiva dell’adire il giudice ordinario, prevedendo semplicemente, al comma 4, che l’instaurare un giudizio civile o penale senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale della F.I.G.C., comporta una contestazione disciplinare, che viene sanzionata nei modi e termini previsti dalle norme proprie dell’Ordinamento Sportivo e quindi con applicazione di quanto espressamente disposto dall’art. 15 del C.G.S.. E’ ancora da rilevare che detta autorizzazione rientra nei poteri discrezionali del C.F. “…….Il Consiglio Federale, per gravi motivi di opportunità può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.” Così stabilito il principio è evidente che la sua violazione comporti l’applicazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. divenendo però necessario esaminare caso per caso quali siano stati i fatti che hanno condotto al deferimento. Nella specie, questi gli atti che la C.D. ha a disposizione per l’esame della questione: -rapporto di gara reso dal D.G e rapporto del Commissario di Campo; -istanza di autorizzazione trasmessa ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Federale; -copia della denuncia-querela; -invito a comparire della persona indagata sui fatti da parte dell’autorità di P-G.; -verbale delle dichiarazioni rese dal Viti al collaboratore della Procura Federale. Premesso che i due rapporti resi dall’arbitro e dal Commissario nulla indicano in merito allo svolgersi dei fatti per cui essi sono del tutto irrilevanti agli effetti che ci occupano, dalla documentazione residua si evince che il Viti, nel corso della gara, è stato minacciato e successivamente colpito dal Rossi sull’orecchio con la mano aperta causandogli lesioni guaribili in 55 giorni s.c..(10 + 30+15) La querela inoltrata si riferisce a tutti i comportamenti subiti dal Viti in un unico contesto e come tale inscindibile in singoli fatti. Non può, quindi, la Procura enucleare uno degli aspetti della vicenda (minacce) rispetto al complesso unitario di essi che, in quanto perseguibili d’ufficio, ricadono sotto la competenza del Giudice ordinario senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione. Peraltro non si sarebbe potuto condurre a soluzione, nell’ambito disciplinare sportivo, la vicenda poiché la procedibilità d'ufficio avrebbe, di fatto, fagocitato tutti gli aspetti penalmente consistenti relegando alla competenza disciplinare la sola minaccia con una inutile duplicazione dei procedimenti di accertamento. La fattispecie, quindi, è del tutto conforme alle interpretazioni che, date dalla C.G.F. e dalla C.D.N., sono state poste dalla Procura alla base del deferimento. In ogni caso è opportuno esaminare il comportamento tenuto dal Viti, il quale, subìti gli atti di violenza nel corso della gara Torrenieri / Torrita in data 3 aprile 2011, constatato che la prognosi superava i 30 gg., ha depositato al C.R.T., in data 4 maggio, la richiesta di autorizzazione ad adire la A.G.O.. L’istanza, indirizzata al Consiglio Federale è a questo pervenuta, per successive trasmissioni, in data 10 maggio 2011 (53 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della querela). In sostanza il Viti, pur non essendo tenuto per quanto sopra esposto alla preventiva autorizzazione, ha adempiuto a quanto richiesto dall’articolo 30 dello Statuto rimanendo in attesa del rilascio dell’autorizzazione fino all’ultimo giorno utile per esercitare il proprio diritto (la querela è stata presentata il 2 luglio 2011, ovvero al novantesimo giorno). Pertanto non si può addebitare al Calciatore alcun comportamento illecito avendo egli agito, nel tutelare i propri diritti, con il porre in essere quanto nei suoi poteri al fine di adempiere al disposto dell’art. 30 dello Statuto. Ritiene la Commissione che la norma in esame debba essere necessariamente rivisitata dal Legislatore sportivo anche utilizzando l’istituto del silenzio-assenso o meglio, a contraris, quello del silenzio-rifiuto, da applicarsi entro un termine che consenta al tesserato di scegliere se esercitare o meno la tutela dei propri diritti o interessi che siano, in sede di giustizia ordinaria assumendosi così, scientemente, ogni responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni da parte di quella domestica. In altri termini, così come formulata, la norma appalesa un evidente vuoto normativo rimettendo ogni decisione in merito alla richiesta del tesserato alla mera discrezionalità del Consiglio Federale lasciando così il predetto nel limbo di una risposta che può arrivare come non arrivare con tutto ciò che deriva da tale situazione. Nella specie il giudicante ritiene non corretta la contestazione mossa con il capo di incolpazione dalla Procura Federale in ordine all’asserita violazione dell’art. 1 del C.G.S., non potendosi - stante lo svolgersi dei fatti - attribuire al calciatore alcuna violazione in termini di lealtà e probità. Così come, sotto il profilo della correttezza, il comportamento posto in essere dal tesserato non appare maggiormente censurabile di quello delle stesse istituzioni di riferimento che non hanno ritenuto di fornire una qualsiasi risposta (positiva o negativa che fosse) tale da consentire l'esercizio del diritto di querela nel termine dei tre mesi pur nella consapevolezza delle relative conseguenze disciplinari. E’ da rilevare a tal fine che il deferimento è stato notificato alle parti in data 15 marzo 2012 e che, con successiva nota del 16 aprile 2012 (n. 7300/247) indirizzata anche alle parti qui deferite, la Procura Federale ha così disposto: Oggetto: accertamenti relativi a quanto esposto dall’avvocato Fabio Giotti, non in proprio ma quale legale rappresentante del signor Matteo Rossi, in relazione a presunte violazioni del vincolo di giustizia ad opera dei tesserati del Torrita A.S.D. Serre Temperini e Viti. “Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32, comma 6 e 12 del vigente C.G.S. si comunica che le indagini relative alla pratica in oggetto sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte, è stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso.” La comunicazione, effettuata successivamente alla notifica dell’atto di deferimento, costituisce di fatto rinuncia ad ogni azione essendo la stessa priva della specificazione evidenziata da parte del rappresentante della Procura Federale soltanto in sede di udienza. Tale specificazione non può essere fatta propria dall’Organo giudicante né opposta alla parte deferita in quanto non tempestiva, modificativa di un atto scritto ufficiale e chiaramente lesiva del diritto al contraddittorio, oltre che a quello di difesa. Conseguentemente a quanto è stato fin qui oggetto di disamina, la C.D.T.T. delibera di respingere il deferimento e, P.Q.M. proscioglie da ogni addebito il calciatore Viti Niccolò e la Società U.S. Torrita A.S.D. Serre.
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