COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 160 stagione sportiva 2011/2012 Gara Riotorto – Monteverdi (2-1) del 22/04/2012. Campionato di II categoria. In C.U. n.60 del 27/04/2012 C.R.T. Reclama la società Monteverdi relativamente alle seguenti sanzioni: 1)Squalifica per sei gare inflitta al calciatore Cagnano Roberto il quale “a fine gara, toltasi la maglia abbandonava il terreno di gioco per partecipare ad una rissa sugli spalti. Sanzione aggravata in quanto da tale evento ne derivano danni all’incolumità fisica delle persone”. 2)Squalifica per cinque gare al calciatore Lorenzi Thomas il quale “toltasi la maglia andava sugli spalti partecipando ad una rissa. Sanzione aggravata in quanto da tale evento ne derivano danni all’i8ncolumità fisica delle persone”. 3)Ammenda di €. 500,00 per rissa tra i propri sostenitori e avversari. Da tale evento derivavano danni all’incolumità fisica delle persone (art. 14 C.G.S.)”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 160 stagione sportiva 2011/2012 Gara Riotorto – Monteverdi (2-1) del 22/04/2012. Campionato di II categoria. In C.U. n.60 del 27/04/2012 C.R.T. Reclama la società Monteverdi relativamente alle seguenti sanzioni: 1)Squalifica per sei gare inflitta al calciatore Cagnano Roberto il quale “a fine gara, toltasi la maglia abbandonava il terreno di gioco per partecipare ad una rissa sugli spalti. Sanzione aggravata in quanto da tale evento ne derivano danni all’incolumità fisica delle persone”. 2)Squalifica per cinque gare al calciatore Lorenzi Thomas il quale “toltasi la maglia andava sugli spalti partecipando ad una rissa. Sanzione aggravata in quanto da tale evento ne derivano danni all’i8ncolumità fisica delle persone”. 3)Ammenda di €. 500,00 per rissa tra i propri sostenitori e avversari. Da tale evento derivavano danni all’incolumità fisica delle persone (art. 14 C.G.S.)”. Con ampio e circostanziato gravame la società ripercorre storicamente i fatti che hanno dato luogo alle sanzioni inflitte dal G.S. In particolare, ritiene iniqua la sanzione economica dal momento in cui il pubblico amico è stato oggetto di aggressione mentre, per quanto concerne i calciatori, gli stessi sono intervenuti al fine di verificare quanto avveniva sugli spalti anche in virtù del fatto che fra gli spettatori vi erano parenti di uno di essi. Conclude chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte o, in ipotesi, una riduzione delle stesse. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Per quanto attiene la sanzione dell’ammenda il Collegio ritiene che la giustificazione posta in essere dalla reclamante non può trovare accoglimento in virtù dell’esatta individuazione dei fatti riportata dall’arbitro negli atti di gara. Anche per quanto attiene i calciatori l’arbitro è chiaro e preciso e la condotta degli stessi deve essere sanzionata in quanto, sia pure sotto l’egida di nobili sentimenti, non può essere giustificata. Il Collegio rileva infine che entrambi i calciatori si sono tolti la maglia al momento di intervenire fra gli spalti e tale atto denota una chiara volontà di cercare di rendersi anonimi al fine di evitare conseguenze disciplinari. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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