COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI 164 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.C. Prato Spa Avverso Squalifica Calciatore Biagiotti Per 7 Gg (C.U. N° 60 Del 2742012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI 164 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.C. Prato Spa Avverso Squalifica Calciatore Biagiotti Per 7 Gg (C.U. N° 60 Del 2742012) Propone rituale reclamo La AC Prato avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “ In seguito all’espulsione di un proprio compagno, afferrava il D.G. per la maglia e, tirandola, proferiva frase offensiva.”. Reclama la società contestando che il calciatore abbia tenuto la condotta riportata dal D.G., che comunque non sarebbe stata comunque idonea a recare alcun danno all’arbitro. Afferma altresì che i numerosi presenti non avrebbero notato il gesto del ragazzo ed anche l’inviato di un giornale sportivo non ha riportato alcunchè definendo inspiegabile l’espulsione. Chiede pertanto la riduzione della sanzione, rapportandola alla condotta reale del calciatore. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto sia del D.G., decide di respingere il reclamo. Innanzitutto, a livello probatorio, non è in alcun modo consentita la testimonianza di chicchessia, nè alcun rilievo può avere un articolo giornalistico. Fatta questa premessa di ordine procedurale, osserva la C.D. come dal rapporto arbitrale emerge chiaramente la condotta del calciatore a poco rilevando l’elemento psicologico e della idoneità lesiva. E’ sufficiente infatti la descrizione fornita dal D.G. per affermare senza ombra di dubbio, che il comportamento del Biagiotti rientra nella fattispecie del c.d. strattonamento per il quale sono state inflitte, anche da questa C.D. sanzioni anche superiori a quella comminata dal primo giudice, il quale ha evidentemente ritenuto il gesto di lieve entità. Nel supplemento l’arbitro, così come nel primo rapporto, conferma che il calciatore gli ha tirò la maglia e lo offese. E’ cosa risaputa che l’arbitro non può essere toccato in alcun modo, per di più in maniera scorretta e tanto più un giovane calciatore deve apprendere sin dagli albori della sua carriera calcistica, quali siano le conseguenze di un siffatto comportamento. La sanzione comminata è congrua e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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