• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 12/06/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1. FACCHINI Carlo, tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Costacciaro;
2. La società ASD Costacciaro;
per rispondere:
• Il primo, della violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS per avere posto in essere i comportamenti di cui alla parte motivata e cioè: “ per aver inviato al GS la lettera minatoria di cui in premessa, seguita da messaggio minaccioso sul profilo Facebook dello stesso”, nonché per non “essersi presentato dinanzi alla procura, benché invitato”, con ciò contravvengo al disposto di cui all’art.1, comma 3, del CGS;
• La seconda, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 12/06/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1. FACCHINI Carlo, tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Costacciaro;
2. La società ASD Costacciaro;
per rispondere:
• Il primo, della violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS per avere posto in essere i comportamenti di cui alla parte motivata e cioè: “ per aver inviato al GS la lettera minatoria di cui in premessa, seguita da messaggio minaccioso sul profilo Facebook dello stesso”, nonché per non “essersi presentato dinanzi alla procura, benché invitato”, con ciò contravvengo al disposto di cui all’art.1, comma 3, del CGS;
• La seconda, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.
ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento nr.5607/26pf11-12/GT/dl del 21.02.2012, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Dott. Gioacchino Tornatore ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti sopra menzionati, per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.
All’udienza di trattazione del 07/06/2012, ore 18:00, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale dichiara che tra le parti è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva come da separati verbali e cioè con l’inflizione di sette mesi di squalifica al calciatore Facchini Carlo e dell’ammenda di euro 270,00 nei confronti della Società A.S.D. Costacciaro.
Preso atto di quanto sopra, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art.23 C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica nei confronti di Facchini Carlo la sanzione di sette mesi di squalifica e nei confronti della Società A.S.D. Costacciaro di euro 270,00.
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Comunicato Ufficiale N° 135 del 12/06/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1. FACCHINI Carlo, tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Costacciaro;
2. La società ASD Costacciaro;
per rispondere:
• Il primo, della violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS per avere posto in essere i comportamenti di cui alla parte motivata e cioè: “ per aver inviato al GS la lettera minatoria di cui in premessa, seguita da messaggio minaccioso sul profilo Facebook dello stesso”, nonché per non “essersi presentato dinanzi alla procura, benché invitato”, con ciò contravvengo al disposto di cui all’art.1, comma 3, del CGS;
• La seconda, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato."