COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 12/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Sostituto Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI • FADHILAOUI SAYFEDDINE calciatore tesserato A.S.D. Pontevecchio; • MONSIGNORI Angelo, Presidente dell’A.S.D. Pontevecchio; • A.S.D. Pontevecchio Srl, per rispondere: • Il calciatore delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato, contrariamente al vero, di non essere stato tesserato per alcuna società appartenente a Federazione straniera; • Il Presidente dell’ADS Pontevecchio srl delle violazioni degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione all’art.40 comma 11 bis delle NOIF e dell’art.10, comma 2, del C.G.S. per non avere effettuato alcun controllo preventivo alla richiesta di tesseramento sulla posizione ovvero sulle dichiarazioni del calciatore FADHLAOUI Sayfeddine; • La A.S.D. Pontevecchio srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente di cui al punto precedente.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 12/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Sostituto Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI • FADHILAOUI SAYFEDDINE calciatore tesserato A.S.D. Pontevecchio; • MONSIGNORI Angelo, Presidente dell’A.S.D. Pontevecchio; • A.S.D. Pontevecchio Srl, per rispondere: • Il calciatore delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato, contrariamente al vero, di non essere stato tesserato per alcuna società appartenente a Federazione straniera; • Il Presidente dell’ADS Pontevecchio srl delle violazioni degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione all’art.40 comma 11 bis delle NOIF e dell’art.10, comma 2, del C.G.S. per non avere effettuato alcun controllo preventivo alla richiesta di tesseramento sulla posizione ovvero sulle dichiarazioni del calciatore FADHLAOUI Sayfeddine; • La A.S.D. Pontevecchio srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente di cui al punto precedente. ha pronunciato la seguente decisione: FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. 5425/495 pf 11-12 GR/mg, datata 17/02/2012, comunicato alle parti nel domicilio eletto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giorgio Ricciardi ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Sayfeddine Fadhilaoui, il Presidente Monsignori Giovanni e la società A.S.D. Pontevecchio per rispondere dell’addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 07/06/2012, ore 18:00, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; non erano presenti i deferiti. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’applicazione della sanzione di 7 mesi di squalifica a carico del calciatore nonché di mesi 1 di inibizione al Presidente ed €. 500,00 di ammenda alla società, esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue. Dall’esame degli atti sono emersi senz’altro elementi tali da far ritenere la fondatezza dell’addebito: in particolare risulta che la dichiarazione del calciatore Sayfeddine Fadhilaoui, nato il 09/09/1992, “DI NON ESSERE MAI STATO TESSERATO PER FEDERAZIONI STRANIERE”, prodotta agli atti del presente procedimento, è mendace, non corrispondono alle informazioni scritte fornite in data 14/11/2011 dalla FEDERATION TUNISIENNE DE FOOTBALL, dalla quale risulta che lo stesso calciatore è stato tesserato in passato per una società sportiva Tunisina. In considerazione di ciò, si ritiene documentalmente provata la consapevolezza del calciatore della mendacità della dichiarazione resa in relazione alla circostanza che egli non era mai stato tesserato per società calcistiche estere e ciò, evidentemente, al fine di eludere le norme in materia di tesseramento di esso calciatore extracomunitario. La Commissione ritiene pertanto fondato gli addebiti mossi agli incolpati. Sotto il profilo dell’entità della sanzione, la Commissione ritiene congruo applicare al Sig. Sayfeddine Fadhilaoui la sanzione della squalifica di mesi sei, l’inibizione di 15 giorni al Presidente Monsignori Giovanni e l’ammenda di €. 150,00 alla società A.S.D. Pontevecchio srl. P.Q.M. La Commissione Disciplinare applica: • al Sig. Sayfeddine Fadhilaoui la sanzione della squalifica di mesi sei; • al Presidente Monsignori Giovanni l’inibizione di 15 giorni; • alla società A.S.D. Pontevecchio Srl l’ammenda di €. 150,00.
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