COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 16/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA (PLAY-OUT) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C.D. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS-CANNARA DISPUTATA A PASSAGGIO DI BETTONA IL 13.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 125 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE SCHIOCCOLA FULVIO PER QUATTRO GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 16/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA (PLAY-OUT) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C.D. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS-CANNARA DISPUTATA A PASSAGGIO DI BETTONA IL 13.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 125 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DEL CALCIATORE SCHIOCCOLA FULVIO PER QUATTRO GARE; HA PRONUNCIATO la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la F.C.D. REAL VIRTUS, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente sia l’assistente dell’arbitro della gara, in presenza del rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci che la Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L’assistente dell’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel suo rapporto circa il comportamento del calciatore Schioccola. Ciò premesso, la Commissione ritiene peraltro equo ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Schioccola Fulvio a tre giornate di squalifica. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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