COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -Sig. GALLINA Pasquale, in proprio e quale Presidente della ASD SPORTING TERRANOVA,per rispondere: a) della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 14 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della gara Sporting Terranova – Quattromiglia, b) della violazione di cui all’art.1 comma 3 del CGS perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all’audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; -Sig. PERRONE Damiano, in proprio Dirigente accompagnatore dell’ASD SPORTING TERRANOVA per rispondere: della violazione di cui all’art.1 comma 3 del CGS perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all’audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; -A.S.D. SPORTING TERRANOVA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2, per gli illeciti disciplinari ascritti al Signor GALLINA Pasquale e al Signor PERRONE Damiano. Deferimento Procura Federale n. 6862/203 pf 11-12 GR/mg.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -Sig. GALLINA Pasquale, in proprio e quale Presidente della ASD SPORTING TERRANOVA,per rispondere: a) della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 14 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della gara Sporting Terranova – Quattromiglia, b) della violazione di cui all'art.1 comma 3 del CGS perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all'audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; -Sig. PERRONE Damiano, in proprio Dirigente accompagnatore dell'ASD SPORTING TERRANOVA per rispondere: della violazione di cui all'art.1 comma 3 del CGS perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all’audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; -A.S.D. SPORTING TERRANOVA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2, per gli illeciti disciplinari ascritti al Signor GALLINA Pasquale e al Signor PERRONE Damiano. Deferimento Procura Federale n. 6862/203 pf 11-12 GR/mg. IL DEFERIMENTO Con nota del 30.03.2012 il Vice Procuratore Federale, delegato il Sostituto Procuratore Avv. Bruni Nicola, in ordine agli accertamenti relativi alla segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di atti di violenza nel corso della gara Sporting Terranova - Calcio Quattromiglia del 3 Aprile 2011 (Prot. 7512 del 12/04/2011) rilevava che: - il signor CAMARDI Nicola, arbitro della gara, ascoltato in sede di indagine, ha confermato i fatti esposti nel suo referto ed ha aggiunto che «... in occasione dell'invasione di campo da parte di due sostenitori del Terranova che minacciavano con spranghe di ferro i giocatori del Quattromiglia si è scatenata in campo una rissa alla quale hanno partecipato quasi tutti i giocatori delle due squadre. Alla fine della rissa, circa al 23' del secondo tempo, il giocatore n°8, Guido Emilio del Quattromiglia veniva sostituito con il giocatore n° 17. Ricordo che il giocatore sostituito era dolorante tanto da non poter continuare la gara. Gli stessi sostenitori, fatti allontanare dal Presidente del Terranova e da alcuni ,suoi giocatori, hanno minacciato anche gli occupanti della panchina del Quattromiglia. Dopo l'intervento del Presidente della società Torrenova non si è verificato più nessun altro atto di violenza ad opera di detti sostenitori...»; - il signor PARISE Gaetano, osservatore arbitrale della gara, ascoltato in sede di indagine, ha dichiarato che « Posso confermare che per quasi tutta la durata della gara in campo, lungo la fascia laterale, sono entrate diverse persone certamente non abilitate ad entrarvi perchè non in distinta di gara. L'arbitro ha fatto sempre uscire queste persone,ma a causa del cancello sempre aperto le stesse persone rientravano immediatamente e con relativa facilità»; ritenuto che: - il signor Gallina Pasquale, Presidente dell'A.S.D. Sporting Terranova e il signor Perrone Damiano, dirigente accompagnatore dell'A.S.D. Sporting Terranova, anche se ritualmente convocati, non si sono presentati presso gli Uffici del Comitato Regionale Calabria e non hanno fornito alcuna giustificazione; - le dichiarazioni rese da CAMARDI Nicola, arbitro della gara, hanno confermato quanto esposto da GUIDO Serafino, Presidente dell'ASD Calcio Calabria Quattromiglia, nel ricorso presentato il 5/4/2011 relativamente agli atti di violenza commessi da alcuni sostenitori dell'ASD Sporting Terranova nel corso della gara Sporting Terranova - Quattromiglia del 3/4/11: - le dichiarazioni rese da PARISE Gaetano, osservatore arbitrale della gara, hanno confermato quanto esposto da INFUSINO Giovanni Maria, Dirigente accompagnatore dell'ASD Calcio Calabria Quattromiglia, al termine della gara Sporting Terranova - Quattromiglia del 3/4/2011, relativamente alla circostanza che il cancello di accesso al campo di gioco era aperto consentendo l'accesso indistinto delle persone; - la mancata adozione da parte del Signor GALLINA Pasquale, Presidente dell'A.S.D. Spoding Terranova, delle necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della gara Sporting Terranova - Quattromiglia, costituisce violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'art. 14, comma 1, del CGS; Vista la conforme proposta del sostituto procuratore, Avv. Nicola Bruni; Visto l'ad. 32, comma 4. C.G.S.: HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota n. 6862/203 pf 11-12 GR/mg, - il Sig. GALLINA Pasquale; - il Sig. PERRONE Damiano; - la ASD SPORTING TERRANOVA. il primo i n p r o p r i o e q u a l e P r e s i d e n t e d e l l a A S D S P O R T I N G TERRANOVA, per rispondere: a) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 14, comma 1, del CGS, per aver omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della gara Sporting Terranova - Quattromiglia, così come meglio indicato nella parte motiva; b) della violazione di cui all'art.1, comma 3, del CGS, perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all'audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; il Sig. PERRONE Damiano, in proprio quale Dirigente accompagnatore dell'ASD SPORTING TERRANOVA per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del CGS, perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all'audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione; la ASD SPORTING TERRANOVA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2, per gli illeciti disciplinari ascritti al Signor GALLINA Pasquale e al Signor PERRONE Damiano, così come meglio indicato nella parte motiva. IL DIBATTIMENTO Nella riunione dell’11 giugno 2012, è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Giuseppe Mascianà. Nessuno è comparso per i deferiti. Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato succintamente i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: per Gallina Pasquale inibizione di anni 1 così ripartiti: mesi nove per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e mesi tre per la mancata presentazione (art.1 comma 3 CGS); per Perrone Damiano mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art.1 comma 3 CGS; per la Società ASD SPORTING TERRANOVA ammenda di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS di cui € 1.000,00 per la violazione dell’art.14 comma 1 ed € 1.000,00 per la violazione dell’art.1 comma 3 CGS. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali e testimoniali raccolti, integrino gli estremi dell'illecito contestato, per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta. Tuttavia la richiesta dell’ammenda in € 2.000,00 appare eccessiva in relazione all’entità dei fatti acclarati e deve essere conseguentemente ridotta, anche in considerazione del fatto che il giudice sportivo ha già irrogato alla medesima società una sanzione pecuniaria (CU 12811, nel fascicolo del deferimento). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: -al Sig. GALLINA Pasquale l’inibizione di ANNI UNO (1) e quindi fino al 12 GIUGNO 2013; - l Sig. PERRONE Damiano l’inibizione per MESI TRE (3) e quindi fino al 12 SETTEMBRE 2012; - alla Società ASD SPORTING TERRANOVA € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
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