COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 16 a carico di: il calciatore Alessandro Dl GREGORIO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, dei Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società OLIMPIA 2000 C/5 mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5; il sig. Carlo Antonio VITALE, Presidente della OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto a richiesta di tesseramento del calciatore Alessandro DI GREGORIO benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; la società OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’ad. 4, comma 1, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente; la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ad. 4, comma 2, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo calciatore. Deferimento Procura Federale n.7466/240 pf 11-12 AA/ac.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 16 a carico di: il calciatore Alessandro Dl GREGORIO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, dei Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società OLIMPIA 2000 C/5 mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5; il sig. Carlo Antonio VITALE, Presidente della OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto a richiesta di tesseramento del calciatore Alessandro DI GREGORIO benché quest'ultimo fosse già tesserato per altra società; la società OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'ad. 4, comma 1, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente; la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'ad. 4, comma 2, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo calciatore. Deferimento Procura Federale n.7466/240 pf 11-12 AA/ac. IL DEFERIMENTO Con nota del 20/04/2012 la Procura Federale, vista la nota del 19.09.2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. ha trasmesso la documentazione in suo possesso inerente una presunta violazione del precetto di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.l.F. da parte del calciatore Alessandro Dl GREGORIO, a conclusione delle indagini svolte, ha deferito alla presente Commissione Disciplinare Territoriale: 1.- il calciatore Alessandro Dl GREGORIO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, dei Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società OLIMPIA 2000 C/5 mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 come succintamente descritto nella parte motiva; 2.- il sig. Carlo Antonio VITALE. Presidente della OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, dei Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Alessandro DI GREGORIO benché quest'ultimo fosse già tesserato per altra società, come succintamente descritto nella parte motiva; 3.- la società OLIMPIA 2000 C/5 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'ad. 4, comma 1, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente; 4.- la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'ad. 4, comma 2, dei C.G.S. per le condotte ascritte al suo calciatore. Dalla ricostruzione dei fatti nell'atto di deferimento, risulta che: - il calciatore Alessandro DI GREGORIO, nato il 10.06.1985, contraeva tesseramento con la società A.S.D. CT. MAESTRELLI CALCIO A 5 a far tempo dal 12.08.2011; - con successiva richiesta di tesseramento n. 023524 pervenuta all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria in data 22.08.2011, sottoscritta anche dal sig. DI GREGORIO, il sig. Carlo Antonio VITALE, Presidente della società OLIMPIA 2000 C/5, chiedeva al competente Ufficio della F.I.G.C. il tesseramento dello stesso calciatore per detta società calcistica; - l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria, con nota del 01.09.2011 comunicava alla OLIMPIA 2000 C/5 la nullità del predetto tesseramento per giocatore già tesserato con la Società A.S.D. C. T Maestre//i Calcio a 5 dal 12 agosto 2011"; - dall'01.12.2011 il DI GREGORIO risulta tesserato con la società Pro Reggina 97; Alla stregua di quanto sopra, risulta in maniera inconfutabile che il calciatore Alessandro DI GREGORIO e la società A. OLIMPIA 2000 C/5, nella persona del suo Presidente sig. Carlo Antonio VITALE, hanno sottoscritto una richiesta di tesseramento, benché il medesimo calciatore fosse ancora tesserato per la A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5; visto l'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C., il quale vieta il tesseramento contemporaneo per più società, disponendo che, in caso di più richieste di tesseramento, debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta prima, e che nei confronti del calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società, si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva; visto l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, a norma del quale: - le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle leghe (comma 2); - alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda (comma 3); - ai dirigenti, soci di associazioni e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi (comma 4). Ritenuto che la richiesta di tesseramento di un calciatore già tesserato per un'altra società abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art.1, comma 1, del C.G.S., dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art.10, comma 2, del C.G.S., ascrivibile al sig. Alessandro Dl GREGORIO, calciatore attualmente tesserato per la Pro Reggina 97, ed al sig. Carlo Antonio VITALE, Presidente della società OLIMPIA 2000 C/5; ritenuto, altresì, che la società OLIMPIA 2000 C/5 debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente e che la Società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato del proprio calciatore. IL DIBATTIMENTO Alla riunione dell'11 giugno 2012 è comparso il Sostituto Procuratore Federale, avv. Giuseppe Mascianà, il quale ha illustrato succintamente i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: Di Gregorio Alessandro mesi 3 di squalifica ai sensi degli art.1 comma 1 CGS, art. 40 ed art.10 comma 2 CGS; Vitale Carlo Antonio mesi 3 di inibizione ai sensi degli art. sopra descritti; la società OLIMPIA 2000 C/5 ammenda di € 800 ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS; la società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 ammenda di € 300 ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS. - nessuno è comparso per i deferiti. La società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 ha depositato memorie difensive, trasmesse anche alla Procura Federale, con le quali chiede di essere dichiarata estranea ai fatti contestati. I MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione ritiene che gli elementi documentali e testimoniali raccolti, integrino gli estremi dell'illecito contestato, per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta, e che deve riconoscersi la responsabilità dei soggetti incolpati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria, irroga: - al calciatore DI GREGORIO Alessandro MESI TRE (3)di squalifica e quindi fino al 12 SETTEMBRE 2012; - al Sig. VITALE Carlo Antonio MESI TRE (3) di inibizione e quindi fino al 12 SETTEMBRE 2012; - alla società OLIMPIA 2000 C/5 l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00); -alla società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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