F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 04 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 27 Giugno 2012 2. RICORSO DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FAMIANO PIETRO SEGUITO GARA A.S.D. BATTIPAGLIESE/A.S.D. HINTERREGIO DEL 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 28.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 04 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 27 Giugno 2012 2. RICORSO DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FAMIANO PIETRO SEGUITO GARA A.S.D. BATTIPAGLIESE/A.S.D. HINTERREGIO DEL 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 28.3.2012) La Corte di Giustizia Federale, - letto il reclamo interposto dalla A.S.D. Battipagliese avverso la squalifica del calciatore Famiano Pietro per 3 gare effettive comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con decisione motivata e pubblicata sul Com. Uff. n. 118 del 28.3.2012; - ritenuto di disattenderlo nel merito in considerazione della fede privilegiata da riconoscere al rapporto del Direttore di gara, che riferisce dell’episodio che portò all’espulsione del Famiano (che ebbe a colpire con uno schiaffo al volto un calciatore avversario); - rilevato che la reclamante non contesta il rapporto nella sostanza, allegando, in relazione al fatto posto in essere dal proprio calciatore, che costui avrebbe reagito in seguito ad un fallo intenzionale e pericoloso subito precedentemente - considerata la congruità della sanzione per 3 gare correttamente applicata dal Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., ritiene di dover rigettare il presente reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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