• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 27 Giugno 2012
1) RICORSO DEL SIGNOR PANUCCI CHRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PARMA F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S.; DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, 13, COMMA 1, E 15, COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 5678/604 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 27 Giugno 2012
1) RICORSO DEL SIGNOR PANUCCI CHRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PARMA F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S.; DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, 13, COMMA 1, E 15, COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)
A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore Christian Panucci, all’epoca dei fatti oggetto del provvedimento disciplinare, tesserato in favore della società Parma F.C., per rispondere dei capi di incolpazione di cui in epigrafe, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha inflitto all’incolpato la sanzione della ammenda di € 30.000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Panucci, deducendo in via preliminare il difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva nei suoi confronti, con riferimento ai capi di incolpazione di cui ai punti B 2.2,C 2.3 e D 2.4.A tal fine sostiene che ai sensi dell’art.30 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C., gli organi della giustizia sportiva sono privi di giurisdizione nei sui confronti, in ordine ai fatti accaduti nel mese di luglio 2009, dal momento che il 30.6.2009 era scaduto il contratto della durata di un anno che lo legava al Parma F.C., per cui, al termine della Stagione Sportiva era venuto meno anche il vincolo associativo dl calciatore alla F.I.G.C. e per l’effetto la sua collocazione nell’ordinamento federale. L’eccepito difetto di giurisdizione del giudice sportivo non ha giuridico fondamento. L’art.1 dello Statuto della F.I.G.C. nel definire la propria natura di associazione affiliata alla F.I.F.A., sancisce in linea di principio l’obbligo delle Leghe, delle società, degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara e di ogni altro soggetto dell’ordinamento federale, di rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti ,le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA. Nella fattispecie in esame ,in virtù di tale principio,trova applicazione il Regolamento della FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori,che nel disciplinare la cessazione della attività, dispone all’art. 4 che i professionisti che cessano di giocare, alla scadenza dei loro contratti, dovranno rimanere tesserati per la Federazione nazionale dell’ultima società per la quale hanno giocato, per un periodo di 30 mesi. Sta di fatto quindi che il Panucci, anche dopo la scadenza del contratto con il Parma F.C., è rimasto presso la F.I.G.C. a tutti gli effetti. Nel merito della incolpazione di cui al capo A2.1, relativa al diverbio con Enrico Preziosi, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla C.D.N., assumendo che la sua condotta rientra nell’ambito della legittima difesa, essendo stata finalizzata esclusivamente ad evitare il protrarsi della aggressione da parte del Presidente del Genoa. La doglianza non ha fondamento perché le numerose fonti probatorie, richiamate dal primo Giudice, concorrono nel presentare un quadro di una lite, con il Presidente Preziosi, iniziata verbalmente e poi trasmodata sul piano fisico, del tutto evitabile, dal momento che il Panucci dopo aver ricevuto una manata all’altezza del collo, anziché sottrarsi allo scontro, allontanandosi, si avventava con forza sul Preziosi facendolo indietreggiare, al punto da determinare l’intervento delle forze dell’ordine per dividere i due contendenti. Del pari infondati appaiono i rilievi del tutto generici del ricorrente in ordine all’addebito di cui al capoB2.2. La C.D.N. ha perspicuamente posto in evidenza due aspetti peculiari della vicenda, che si conpenetrano perfettamente con gli elementi probatori acquisiti, circa i rapporti del Panucci con Preziosi e Capozzucca, entrambi nel loro status di inibiti. Lo scontro con il Preziosi,al termine della gara con il Parma, nel corso del quale il Panucci, oltre a passare alle vie di fatto, ha rivolto al Preziosi frasi di inaudita violenza verbale quali:”che c…. ti ridi, ti gonfio la faccia come un pallone; ti stacco la testa come i tuoi giocattoli; io non sono un ragazzino; impara a parlare l’italiano”, non ha carattere occasionale, perché chiaramente sintomatico di uno stato d’animo di frustrazione e di rabbia, che non può non essere collegato alla aspettativa mal riposta del suo tesseramento con la società di Preziosi. Altrettanto significativa, ai fini dell’accertamento di rapporti rilevanti per l’ordinamento con soggetti inibiti, è l’affermazione proveniente dallo stesso Panucci, rivolta al Preziosi a mò di colpa, anche se di sostanziale natura confessoria, di averlo fatto andare a Milano per incontrarlo, lasciandolo per 2 giorni in albergo a proprie spese, ma senza rispettare l’impegno preso. Quanto agli ultimi due capi di incolpazione, secondo cui il Panucci si sarebbe avvalso dell’opera dell’agente Oscar Damiani nella trattativa con il Genoa, senza avere conferito formale mandato e di essersi avvalso nel mese di luglio 2009, nella trattativa conclusa con il tesseramento con la società Parma F.C., dello stesso Damiani, quale agente di fatto e peraltro in situazione di conflitto di interessi, avendo nel contempo il Damiani assunto formale mandato della società, il ricorrente sostiene che la inesistenza di un formale mandato tra lo stesso e il Damiani, comporterebbe la mancanza di qualsiasi illecito disciplinare, in quanto l’attività svolta dal Damiani trovava causa esclusivamente nel loro rapporto di amicizia. La tesi difensiva del ricorrente è assolutamente priva di pregio. Il rapporto di amicizia invocato dal Panucci è del tutto irrilevante sotto l’aspetto disciplinare, dal momento che l’art. del Regolamento Agenti di Calciatori, vigente all’epoca dei fatti, prescrive espressamente che l’agente può curare gli interessi di un calciatore,solo dopo aver ricevuto incarico scritto e il successivo art. 15 vieta in maniera tassativa agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra un società e un calciatore. Infine le sanzioni comminate al Panucci appaiono adeguate e non eccessivamente afflittive, tenuto conto della molteplicità e della gravità delle violazioni disciplinari accertate a suo carico. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Christian Panucci. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO DEL SIGNOR PANUCCI CHRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PARMA F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S.; DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, 13, COMMA 1, E 15, COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 5678/604 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)"