F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 27 Giugno 2012 2) RICORSO DEL SIGNOR ZAMUNER GIORGIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, 12, COMMI 1 E 7, E 15, COMMA 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 ALL’1.2.2010 – NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 27 Giugno 2012 2) RICORSO DEL SIGNOR ZAMUNER GIORGIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, 12, COMMI 1 E 7, E 15, COMMA 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 ALL’1.2.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012) A seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di Giorgio Zamuner, agente di calciatori, iscritto nell’elenco della F.I.G.C., per la violazione dell’art 1 C.G.S. in relazione agli artt.10 comma 4 e 12 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, in vigore dall’1.2.2007, per avere ricevuto dalla società, il pagamento del proprio compenso per l’attività svolta in favore del sig. Julio Cesar Leon Dailey, in occasione della stipulazione del contratto del 25.7.2008 tra il nominato calciatore e la società Parma F.C., la C.D.N., disattesa la richiesta dell’incolpato di rinvio della udienza per un grave impedimento fisico a comparire, all’esito del procedimento, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha inflitto allo Zamuner la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 e della ammenda di € 15.000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso lo Zamuner, deducendo in via preliminare il vizio della violazione del diritto alla difesa e del contraddittorio, per aver la C.D.N., rigettata la sua istanza di differimento della riunione, avanzata tempestivamente in data 13 ve 19 aprile 2012, per un grave impedimento fisico a comparire, assistita da idonea documentazione sanitaria. La censura del ricorrente è fondata e merita accoglimento. La violazione del diritto alla difesa, ha carattere pregiudiziale ed assorbente, perché se fondato è causa di nullità dell’intero procedimento, a partire dall’atto invalidante. Risulta dalla documentazione sanitaria allegata al reclamo che lo Zamuner in data 28.3.2012 è stato sottoposto a intervento ortopedico di artroprotesi all’anca destra, presso la clinica Villalba di Bologna e dimesso il successivo 4 aprile, con prescrizione di riposo funzionale di 30 giorni. Nelle more di questo primo periodo di decorso postoperatorio lo Zamuner, invitato a comparire alla udienza 26.4.2012, ha tempestivamente chiesto il rinvio della riunione, motivato dal suo impedimento, allegando la relativa documentazione clinica. La C.D.N., nella seduta del 26.4.2012 ha disatteso la richiesta di differimento ritenendo che:”il riposo funzionale richiamato non costituisce impedimento assoluto a comparire”e all’esito del procedimento ha pronunciato nel merito. La pronuncia del giudice di prima istanza è palesemente viziata a causa della violazione del diritto alla difesa dell’incolpato. Costituisce nozione di fatto che rientra nella comune esperienza,che l’intervento chirurgico, consistente nella applicazione di una articolazione artificiale, richiede un gravoso decorso postoperatorio, con tempi lunghi di convalescenza e relative pratiche riabilitative. Risulta quindi del tutto legittimo l’impedimento a comparire nelle more del periodo di riposo funzionale, clinicamente certificato e apoditticamente disatteso. Attesa pertanto la evidente violazione del principio del contraddittorio, la decisione impugnata deve essere annullata, con rinvio al primo Giudice per l’esame del merito. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Zamuner, annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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