F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 26 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 27 Giugno 2012 1. RICORSO DEL C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: A) DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE; B) DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SIGNOR PALLADORO TOMMASO; C) DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE INFLITTA AL SIGNOR DI MARCO MARIO; SEGUITO GARA COMELT TONIOLO MILANO/C.U.S. CHIETI A.S.D. DEL 5.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del 7.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 26 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 27 Giugno 2012 . RICORSO DEL C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: A) DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE; B) DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SIGNOR PALLADORO TOMMASO; C) DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE INFLITTA AL SIGNOR DI MARCO MARIO; SEGUITO GARA COMELT TONIOLO MILANO/C.U.S. CHIETI A.S.D. DEL 5.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del 7.5.2012) In data 9.5.2012 il C.U.S. Chieti ha preannunciato reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 782 del 7.5.2012) che per comportamenti antiregolamentari verificatisi in occasione della gara Comel Toniolo Milano/C.U.S. Chieti disputata il 5.5.2012 e valevole per i Play Out del Campionato Nazionale Serie A2 del Calcio a 5, ha inflitto ad essa società la sanzione dell'ammenda di € 500,00, al suo dirigente Palladoro Tommaso l'inibizione fino al 30.6.2012 ed al suo allenatore Di Marco Mrio la squalifica per 6 giornate. Al preannuncio non è stato dato seguito con la presentazione dei relativi motivi così determinando l'inammissibilità del gravame; la tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal C.U.S. Chieti A.S.D. di Chieti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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