LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Antonino ALESSANDRO/U.S.COLOGNESE CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Antonino ALESSANDRO/U.S.COLOGNESE CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/03/2012 il sig.Antonino ALESSANDRO, si rivolgeva
a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di non percepito alcuna rata da Agosto a Dicembre 2011, (in quanto poi svincolato) richiedeva la
condanna della Società al pagamento della somma maturata di €.3.750,00.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.CALCIO
COLOGNESE al pagamento in favore del sig.Antonino ALESSANDRO, della somma di €3.750,00. Dispone
la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.