LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PANTALEONI/A.S.D.LUCO CANISTRO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
20) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PANTALEONI/A.S.D.LUCO CANISTRO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/04/2012 il sig.Matteo PANTALEONI si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LUCO CANISTRO S.r.l. un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente
somma di €.1.600,00 maturata alla data del reclamo.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LUCO
CANISTRO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Matteo PANTALEONI della somma di €.1.600,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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