LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CASALI/SANTEGIDIESE CALCIO 1948
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CASALI/SANTEGIDIESE CALCIO 1948
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/04/2012 il sig Marco CASALI , si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società S,S,D,SANTEGIDIESE CALCIO un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/2011.
Precisando di aver percepito rate per €.5.000,00, richiedeva la condanna al pagamento della rimanente somma di
€.2.500,00
La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO al pagamento in favore del sig Marco CASALI della somma di €.2.500,00
.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e
non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11
delle N.O.I.F.