COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2013 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MALANDRA STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS PESCARA 2010 / FAIR PLAY, DISPUTATA IL 25/04/12, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (C.U. n° 41 DEL 26/04/12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 28.06.2012
Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2013 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MALANDRA STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS PESCARA 2010 / FAIR PLAY, DISPUTATA IL 25/04/12, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (C.U. n° 41 DEL 26/04/12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Gladius Pescara ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il Malandra colpito con un calcio al polpaccio l’ufficiale di gara ferendolo.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il giovane calciatore si sarebbe limitato a protestare, senza colpire l’arbitro, concludendo per la revoca della sanzione o, in subordine, per la sua riduzione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha riferito che, in realtà, sarebbe stata la stessa società reclamante a ritenere come responsabile del gesto sanzionato il Malandra e che quest’ultimo sarebbe stato con certezza il responsabile senza, però, precisare le motivazioni di tale convinzione. Ha, infine, aggiunto che il giovane calciatore, nel lasciare il terreno di gioco lo avrebbe apostrofato con termini ingiuriosi.
Lo stesso direttore di gara, invitato a comparire dinanzi alla Commissione per rendere chiarimenti in ordine ai suoi contraddittori riferimenti, ha riferito di non potersi presentare per impegni di lavoro, rendendo, quindi, impossibile un più approfondito esame degli atti in questione.
Osserva la Commissione che la versione dei fatti, incredibilmente contrastante, fornita dal direttore di gara dapprima in sede di rapporto e, successivamente, in sede di supplemento, non consente di potere ritenere con appagante certezza la responsabilità del giovanissimo calciatore in ordine all’episodio di riferita violenza e ciò perché lo stesso arbitro, in un primo tempo ha affermato con certezza di essere stato colpito dal Malandra – n° 10 della società Gladius Pescara – e poi di averlo ritenuto come tale solo in forza delle ammissioni contenute nell’appello della società Gladius che, in realtà, non contiene in alcun modo tale ammissione. Né può trascurarsi la circostanza che nel supplemento di rapporto il direttore di gara ha riferito di essere stato strattonato e colpito da un calciatore “ …. da me non identificabile …. “. Il Malandra va, quindi, ritenuto responsabile di sole ingiurie nei confronti dell’arbitro.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere l’appello, infliggendo al Sig. Malandra Stefano la squalifica fino al 15.5.2012, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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