COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 28.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. SFREDDO Valter, Segretario del S.G. della ASD. FONTANAFREDDA, nonché della ASD FONTANAFREDDA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 28.06.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. SFREDDO Valter,
Segretario del S.G. della ASD. FONTANAFREDDA, nonché della ASD FONTANAFREDDA.
Con raccomandata dd. 24.02.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. SFREDDO Valter, per
rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per avere tenuto una condotta contraria ai
principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, con particolare riferimento alle iniziative intraprese
mediante indebiti contatti, nel corso della s.s. 2010/2011, con calciatori all'epoca ancora vincolati con la
società UPD AVIANESE, al fine di convincerli a tesserarsi per la ASD FONTANAFEDDA;
La convocazione
Lo SFREDDO veniva inizialmente convocato dinnanzi all'intestata CDT alla riunione del 26.04.2012,
unitamente al sig. PIVETTA Fabio (Vicepresidente della ASD FONTANAFREDDA) nonché alla stessa
ASD FONTANAFREDDA.
In quella sede la CDT rilevava un difetto nella notifica della convocazione del sig. SFREDDO e, con il
parere favorevole della Procura Federale e degli altri deferiti, disponeva lo stralcio della posizione del
predetto (C.U. n. 104 dd. 02.05.2012).
Il Presidente della CDT provvedeva quindi a notificare al deferito ed alla Procura Federale un nuovo
avviso di convocazione per la riunione del 14.06.2012.
Lo SFREDDO faceva pervenire nei termini una memoria difensiva con documenti allegati.
Il dibattimento.
Alla riunione del 14.06.2012, dinanzi all’intestata Commissione comparivano la Procura Federale,
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, e il deferito Valter SFREDDO.
Quest'ultimo si richiamava a quanto esposto nella sua memoria difensiva, respingendo ogni addebito
mosso nei suoi confronti. Lo SFREDDO sosteneva di non essersi mai occupato del reclutamento dei
calciatori, in quanto affermava di ricoprire in seno alla ASD FONTANAFREDDA funzioni prettamente
amministrative/esecutive. Sosteneva inoltre che il deferimento in oggetto altro non sarebbe che il frutto
di un errore commesso dalla madre di un giovane calciatore, la quale, nell'individuarlo come il soggetto
che aveva preso contatti col figlio per il tesseramento presso la ASD FONTANAFREDDA, sarebbe
incorsa in uno scambio di persona. A sostegno di tali argomentazioni il deferito si richiamava alle n. 2 email
scambiate con la madre del calciatore in questione ed allegate alla memoria difensiva, dalla quali, a
suo dire, emergerebbe l'errore in cui sarebbe incorsa la signora.
Le parti, declinato dallo SFREDDO l’interesse ad un eventuale patteggiamento con la Procura Federale,
formulavano le conclusioni come segue.
Le conclusioni.
Il sig. Sostituto Procuratore Federale chiedeva applicarsi la sanzione di due mesi di inibizione.
Il sig. SFREDDO chiedeva di essere assolto da ogni incolpazione.
La motivazione:
La responsabilità del deferito in relazione ai fatti addebitatigli dalla Procura Federale appare certa.
Al sig. SFREDDO è contestato di avere effettuato un primo tentativo, nel mese di giugno 2011, di
incontrare un dato calciatore, Categoria Esordienti, all'epoca tesserato la UPD Avianese, per proporgli il
trasferimento alla ASD FONTANAFREDDA, e successivamente, sempre nel mese di giugno 2011, di
avere contattato telefonicamente la madre del calciatore per sollecitare l'incontro di cui sopra.
Tali fatti hanno trovato pieno riscontro nell'attività istruttoria svolta in fase di indagini dalla Procura
Federale.
Lo stesso calciatore, interrogato dalla Procura Federale, ha infatti affermato quanto segue: “ai primi di
giugno 2011 il sig. SFREDDO Valter, tramite un mio amico che gioca nella squadra esordienti della
società ASD FONTANFREDDA, mi ha chiesto di fare un incontro per un possibile trasferimento nella
stagione sportiva 2011/2012 alla Società sopra citata. Dopo qualche giorno mia madre ha ricevuto una
telefonata da parte del sig. SFREDDO che sollecitava l'incontro di cui sopra”.
Le difese svolte dallo SFREDDO non possono trovare accoglimento. La semplice negazione dei fatti
contestatigli è smentita da quanto emerso in sede istruttoria, ed anche le e-mail allegate alla memoria
difensiva non contengono elementi idonei da cui possano trarsi indizi a favore della non colpevolezza
dell'imputato. Ed invero in dette e-mail la madre del giovane calciatore non solo non riconosce di avere
confuso lo SFREDDO con un altra persona, ma lascia trasparire una certa insofferenza per il
comportamento tenuto dal deferito.
Accertata pertanto la responsabilità dello SFREDDO, colpevole di avere posto in essere una condotta
contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1 CGS, sanzione equa
e giusta da applicare allo stesso appare essere quella in dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG decide:
- di inibire il sig. SFREDDO VALTER, per mesi due;
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti
a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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