COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 260/LND del 28/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARIANI STEFANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ALLEGATO 2 DEL CU N. 1 DEL S.G.S., E DELLA STESSA A.S.D. NUOVA VALLE AURELIA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 260/LND del 28/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARIANI STEFANO PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ALLEGATO 2 DEL CU N. 1 DEL S.G.S., E DELLA STESSA A.S.D.
NUOVA VALLE AURELIA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Con atto del 04.05.2012 , la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale, i
soggetti in epigrafe indicati, per rispondere il Mariani, della violazione dell'art.1 comma1 del
C.G.S., in relazione alle disposizioni contenute nell'allegato 2 del C.U. n.1 del S.G.S. , per la
stagione sportiva 2011-2012; e riferentesi alla disputa della XIX edizione del torneo ”Coppa
Amiata- Memorial M. Silvestrini 2012”, in programma ad Abadia San Salvatore (SI), dal 21 al 25
Aprile 2012, organizzata dalla Società “Amiatina” a cura dell'Organizzazione Alberto Mariani.
Mentre alla A.S.D. Nuova Valle Aurelia calcio veniva contestata la violazione dell'art. 4 comma 2
del C.G.S..
Tra l'altro nelle modalità di svolgimento degli incontri per quanto riguarda il numero dei giocatori
tra le diverse categorie interessate, pulcini ed esordienti, si palesavano irregolarità rispetto a
quanto statuito nelle direttive del richiamato allegato del S.G.S.
Ancora, il torneo di cui trattasi , al contrario di quanto invece affermato e pubblicizzato nella
locandina inviata alle altre Società , non risultava essere autorizzato dalla FIGC.
La Commissione Disciplinare , premessa per la fattispecie la sua competenza per il presente
giudizio, fissava l'udienza per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il
deposito delle memorie a difesa.
In sede di audizione era presente il Sig. Mariani Stefano e il Sig. Crescenzi Maurizio per la Società
deferita, il quale rispetto ai fatti contestati si riportava integralmente alla memoria difensiva
ribadendo la totale estraneità della Società , sia nell'organizzazione dell'evento che nella
partecipazione allo stesso e contestualmente puntualizzava per le diverse responsabilità , il ruolo
del Sig. Mariani all'interno della medesima Società sportiva.
La Procura Federale concludeva con l'affermazione della responsabilità di tutti i soggetti deferiti
per le violazioni rispettivamente ascritte e chiedeva l'applicazione a carico del Sig. Stefano Mariani
di sei mesi di squalifica e l'irrogazione dell'ammenda di euro 500,00 nei confronti della ASD.
Nuova Valle Aurelia.
La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene sussistere le violazioni in questione.
Le risultanze delle indagini preliminari hanno escluso il diretto coinvolgimento della Società
Amiatina, sia per quanto riguarda l'organizzazione del torneo che nella predisposizione e
trasmissione della locandina alle altre Società; e che tale manifestazione calcistica a divergenza di
quanto pubblicizzato nella suddetta locandina, non risulta essere stata autorizzata dalla FIGC e
per di più contraria alle norme e ai regolamenti sopra citati nei comunicati specifici.
Considerato che tali condotte messe in essere dai deferiti, sono comunque contrarie ai principi di
lealtà , probità e correttezza sportiva, nonché inosservanti delle norme e delle direttive federali
DELIBERA
Nell'accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura Federale, di infliggere al Sig. Stefano
Mariani la squalifica di mesi sei e di comminare l'ammenda di euro 500,00 alla A.S.D. Nuova Valle
Aurelia che deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio
tesserato.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione .
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le notifiche di rito.
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