COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 27/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LORENZINI STEFANO ED U.S. LAURENTINA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 27/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LORENZINI STEFANO ED U.S. LAURENTINA Con provvedimento del 23 maggio 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - LORENZINI STEFANO, all’epoca dei fatti calciatore dell’A.S.D. Castelleonese, della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per avere adito la Giustizia Ordinaria senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione d3el Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia; - U.S. LAURENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, in relazione all’addebito contestato a Lorenzini Stefano, all’epoca suo tesserato. Con nota del 6 giugno 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutti i deferiti. All’inizio del dibattimento, le parti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tale istanze, la Commissione ha adottato e pubblicato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 Cgs; • che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 24 del Cgs secondo il quale “in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale”; - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Lorenzini Stefano: sanzione base mesi sei di squalifica, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a mesi due; - U.S. Laurentina: sanzione base € 600,00 di ammenda, diminuita, in applicazione degli art. 23 e 24 del Cgs, ad € 200,00; dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - LORENZINI Stefano: squalifica per mesi due; - U.S. LAURENTINA: ammenda di € 200,00 (duecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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