COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.191/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. SCHITTINO DAVIDE (Presidente della Pol. Dil- Riesi 2000) 2) Società POL.DIL. RIESI 2000

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.191/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. SCHITTINO DAVIDE (Presidente della Pol. Dil- Riesi 2000) 2) Società POL.DIL. RIESI 2000 Considerato che la Procura Federale con nota 868 pf10-11/GS/reg del 7 aprile 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010 e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 giugno 2012 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Schittino Davide la inibizione per mesi tre; alla società l’ammenda di € 300,00”. Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato Allievi Regionali, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Allievi. Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale infligge: al Sig. Schittino Davide della Pol. Dil. Riesi 2000 la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1; alla società Pol. Dil. Riesi 2000, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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