COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.192/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. CANNAROZZO GIUSEPPE (Presidente del GSD Enna Calcio) 2) Sig. BERTUCCIO SALVATORE (Calciatore tesserato per il GSD Enna Calcio all’epoca dei fatti) 3) Sig. PRIVITERA CARMELO (Calciatore tesserato per il GSD Enna Calcio all’epoca dei fatti) 4) Società GSD ENNA CALCIO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.192/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. CANNAROZZO GIUSEPPE (Presidente del GSD Enna Calcio)
2) Sig. BERTUCCIO SALVATORE (Calciatore tesserato per il GSD Enna Calcio all’epoca dei fatti)
3) Sig. PRIVITERA CARMELO (Calciatore tesserato per il GSD Enna Calcio all’epoca dei fatti)
4) Società GSD ENNA CALCIO
Considerato che la Procura Federale con nota 1632 pf10-11/GS/reg del 9 aprile 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere i primi tre delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art.38 comma 1 e 61 comma 1 delle NOIF e la quarta per violazione dell’ art. 4 comma 1 e 2 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 giugno 2012 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che nessuna delle parti deferite, ad eccezione del Sig. Bertuccio Salvatore, è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.
Che preliminarmente all’esame del ricorso il Sig. Bertuccio ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli art.li 23 e 24 CGS, come da ordinanza che segue:
Ordinanza:
La Commissione Disciplinare Territoriale;
rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Bertuccio Salvatore (GSD Enna Calcio all’epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella squalifica per una gara con la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S.;
Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Bertuccio Salvatore la sanzione come da dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Cannarozzo Giuseppe la inibizione per mesi tre; al sig. Privitera Carmelo la squalifica per tre gare ed alla società l’ammenda di € 750,00”.
Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Eccellenza , ha indicato nella scheda di censimento quale allenatore il sig. Cannistraro Gianluca, il cui tesseramento è stato respinto dal Settore Tecnico per non avere quest’ultimo corrisposto le quote annuali relative agli 2009-2010 e 2010-2011.
Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che il sig. Cannistraro Gianluca esercitava l’attività di allenatore senza essere regolarmente tesserato.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:
su accordo delle parti la squalifica per una gara a carico del Sig. Bertuccio Salvatore;
dispone inoltre infliggersi:
al Sig. Cannarozzo Giuseppe l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2; al calciatore Privitera Carmelo, per avere sottoscritto le distinte di gara, quale capitano, la squalifica per tre gare; alla società GSD Enna Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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