COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 199/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. PIETRO CUNDARI (già Presidente) 2) A.S.D. LEONZIO 1909.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 199/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. PIETRO CUNDARI (già Presidente) 2) A.S.D. LEONZIO 1909. La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 8553/94 pf11-12/GR/mg del 28/05/2012, il Sig. Pietro Cundari, già Presidente della A.S.D. Leonzio 1909 per rispondere della violazione di cui all'art. 1 commi 1 e 3 C.G.S., nonché la Società indicata ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. All'udienza dibattimentale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per anni 1 a carico del già Presidente Sig. Pietro Cundari, nonché l’ammenda di € 1.500,00 a carico della Società. Nessuno si è presentato per le parti deferite che neppure hanno fatto pervenire motivi a discolpa. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Risulta inequivocabilmente che il Sig. Pietro Cundari ha a suo tempo segnalato circostanze non veritiere agli organi federali (falsificazione della propria firma) indicando quale probabile responsabile soggetto risultato poi estraneo ai fatti. Risulta altresì per tabulas che il predetto Sig. Pietro Cundari per ben due volte non si è presentato alla convocazione dinanzi all'inquirente. Da quanto sopra, non emergendo alcun dubbio in ordine alla responsabilità del predetto, consegue la responsabilità diretta della Società deferita per le violazioni ascritte al suo già Presidente. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, come in dispositivo. P. Q. M. Dispone applicarsi la sanzione della inibizione per anni 1 a carico del Sig. Pietro Cundari; la sanzione dell'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) a carico della Società A.S.D. Leonzio 1909. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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