COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 28/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY-OFF (FINALE) DI PROMOZIONE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMC 98 E DAL CALCIATORE EROS SCIABOLETTA IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC98 – SUBASIO DISPUTATA A SPOLETO IL 20.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE EROS SCIABOLETTA FINO AL 28.02.2013; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE ALESSANDRO TORETTI FINO AL 31.12.2012; – AMMENDA DI EURO 250,00 ALLA SOCIETA’ AMC 98.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 28/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY-OFF (FINALE) DI PROMOZIONE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMC 98 E DAL CALCIATORE EROS SCIABOLETTA IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC98 - SUBASIO DISPUTATA A SPOLETO IL 20.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DEL CALCIATORE EROS SCIABOLETTA FINO AL 28.02.2013; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE ALESSANDRO TORETTI FINO AL 31.12.2012; - AMMENDA DI EURO 250,00 ALLA SOCIETA’ AMC 98. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 15.06.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società AMC98 e il Sig. Eros Sciaboletta in proprio, chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte da G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci, nonché il Commissario di campo; erano altresì presenti il Sig. Eros Sciaboletta, assistito dall’Avv. Andrea Galli, nonché il Presidente della Società reclamante. Il Presidente della Commissione disponeva la riunione dei due reclami per connessione sia soggettiva che oggettiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli esami degli atti ufficiali e dall’audizione delle parti è stato accertato che, nel corso di una fase di concitate proteste nei confronti dell’Arbitro, quest’ultimo è stato colpito alla nuca dal calciatore Eros Sciaboletta, il quale si è reso anche autore di frasi offensive e di un “pestone” nei confronti del Direttore di gara; questi, peraltro, ha precisato che il colpo ricevuto alla nuca non era violento e non gli ha provocato dolore e che il gesto era mosso essenzialmente da un intento intimidatorio. L’Arbitro ha ance precisato che il colpo ricevuto al piede potrebbe anche essere stato involontario. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che la squalifica possa essere ridotta fino al 30.11.2012. Quanto alla posizione del calciatore Alessandro Toretti, è emerso che egli, pur non inserito in lista, è entrato al’interno del terreno di gioco brandendo una stampella con fare minaccioso nei confronti del Direttore di gara, spintonandolo e rivolgendogli frasi offensive e minacciose; peraltro tale condotta si esauriva senza alcuna conseguenza dannosa per l’Arbitro. Tenuto conto di ciò la sanzione irrogata dal G.S. può essere contenuta nella squalifica fino al 30.11.2012. Per quanto riguarda infine l’ammenda di Euro 250,00 comminata alla società AMC98, essa merita di essere integralmente confermata, in considerazione del fatto che, al termine della gara, una persona non qualificata e non ammessa all’ingresso in campo rivolgeva reiterate offese e minacce nei confronti della terna arbitrale e del Commissario di campo. P.Q.M. in parziale accoglimento dei reclami: - riduce la squalifica inflitta al calciatore Eros Sciaboletta fino al 30.11.2012; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Alessandro Toretti fino al 30.11.2012; - conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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