F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009 Procedimento disciplinare a carico di ANGELO FLORIMBI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009 Procedimento disciplinare a carico di ANGELO FLORIMBI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Florimbi e stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell' art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver assunto, nella stagione sportiva 2008/2009, la guida tecnica della società ASD Favale 1980 dopo essere stato esonerato dalla società FC Tossicia; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009; assunta la memoria difensiva del deferito del 24/06/2009. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. ANGELO FLORIMBI responsabile dell'addebito disciplinare che gli e stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.
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