F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 06 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 18 Luglio 2011 1) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. INLER GOKHAN SEGUITO GARA UDINESE/PARMA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 06 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 18 Luglio 2011 1) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. INLER GOKHAN SEGUITO GARA UDINESE/PARMA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Udinese/Parma, disputato in data 23.4.2011 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti comminava al calciatore Inler Gokhan la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammonizione per aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quinta sanzione), nonché per aver, all’atto dell’ammonizione, contestato palesemente la decisione arbitrale fronteggiando petto contro petto il direttore di gara. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Udinese Calcio, la quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione erogata, anche in considerazione (i) del successivo pentimento manifestato dal calciatore nei confronti del direttore di gara, (ii) della natura non fallosa dell’intervento che ha causato l’ammonizione del giocatore in questione, (iii) della particolare situazione di tensione esistente in campo al momento dell’ammonizione, nonché (iv) delle precedenti decisioni arbitrali, già contestate dalla società e relative alle ultime partite. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 6.5.2011, sono presenti il calciatore Inler e l’avvocato della società, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e segnatamente il preciso e dettagliato referto arbitrale, valutata l’irrilevanza delle circostanze addotte dall’Udinese Calcio, ritenendo, peraltro, che il fatto stesso che il calciatore Inler si sia scusato con l’arbitro a fine partita prova da un lato che il comportamento contestato sia effettivamente avvenuto e dall’altro la gravità della condotta posta in essere dal calciatore medesimo, con la conseguenza che la sanzione allo stesso inflitta non può che considerarsi congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Udinese Calcio di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it