F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 06 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 18 Luglio 2011 2) RICORSO DELL’U.S. LECCE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DI MICHELE DAVID SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA CHIEVO VERONA/LECCE DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 06 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 18 Luglio 2011 2) RICORSO DELL’U.S. LECCE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DI MICHELE DAVID SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA CHIEVO VERONA/LECCE DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011) A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale, in relazione all’incontro Chievo Verona/Lecce, disputato in data 1 maggio 2011 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, infliggeva al calciatore David Di Michele la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito con uno schiaffo un avversario. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la U.S. Lecce S.p.A., la quale, in primo luogo, eccepisce l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della segnalazione e della prova televisiva, atteso (i) che la condotta posta in essere dal calciatore Di Michele è avvenuta sotto gli occhi dell’Assistente di gara, (ii) che l’Arbitro, subito dopo il presunto scontro in questione, ha richiamato a sé i calciatori protagonisti del predetto episodio, redarguendoli in merito alle condotte dagli stessi posti in essere. A detta della Società, pertanto, l’episodio in questione, pur non essendo stato oggetto di diretta percezione dell’Arbitro, deve essere ritenuto rientrante nella sua sfera di valutazione, con la conseguenza che, essendo la “prova televisiva” un mezzo di prova utilizzabile esclusivamente per accertare condotte non viste dal Direttore e dagli Assistenti di gara, la segnalazione e la richiesta di ammissione della prova televisiva stessa dovranno essere ritenute inammissibili e/o improcedibili. La Società sostiene, altresì, che le immagini, sulle quali è basata la decisione del Giudice Sportivo, non consentono di provare con certezza l’offensività della condotta posta in essere dal Sig. Di Michele, condotta questa che, ad ogni modo, non può essere ritenuta violenta. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 6 maggio 2011, sono presenti la Procura Federale, il Sig. Di Michele e l’ Avv. Sticchi Damiani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che le immagini in questione non provano pienamente la condotta violenta contestata al calciatore Di Michele e dimostrano, peraltro, come l’evento in questione si sia verificato nello spazio visivo dell’Assistente di gara. Ad ogni modo, la Corte ritiene che la condotta in questione possa tutt’al più concretizzare gli estremi della condotta antisportiva che coinvolge entrambi i calciatori protagonisti dello scontro e che come tale non può rilevare in sede di prova televisiva. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.S. Lecce di Lecce annulla la sanzione inflitta al calc. Di Michele David. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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