F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 06 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 10 Luglio 2012 2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: a) DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIGNOR GAUTIERI CARMINE; b) DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE TITONE MARIO INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SIRACUSA/VIRTUS LANCIANO DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 222/DIV del 28.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 06 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 10 Luglio 2012 2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: a) DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIGNOR GAUTIERI CARMINE; b) DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE TITONE MARIO INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SIRACUSA/VIRTUS LANCIANO DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 222/DIV del 28.5.2012) Con preannuncio di reclamo del 28.5.2012, la società Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 4.6.2012. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, nel corso della quale, su esplicita richiesta, è stato sentito l’avv. Michele Cozzone, patrono della reclamante. Le sanzioni irrogate sono state così motivate dal Giudice di prime cure “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso, r. IV uff e cc)” e “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Negli atti degli ufficiali di gara si riportano, con incontestabile chiarezza e puntualità i comportamenti dell’allenatore e del giocatore della società Virtus Lanciano per cui, stante la piena prova che tali atti conferiscono alle condotte ascritte, non vi è luogo a dubbio alcuno né sulla loro effettiva verificazione né sul contenuto delle frasi rivolte al direttore di gara e all’assistente arbitrale. Nella memoria della società ci si duole, in primo luogo, dell’eccessività e della spropositatezza della sanzione irrogata al signor Gautieri colpevole, secondo l’assunto difensivo, di aver, al più, tenuto una “mera condotta irriguardosa” consistita in “semplici manifestazioni di protesta”, comprensibili in ragione della tensione agonistica della gara. Quanto alla punizione inflitta al calciatore Mario Titone, di pari entità rispetto a quella del suo allenatore, si vuol accreditare la tesi che tratterebbesi di “un comportamento posto in essere dall’atleta” che “traeva origine da una decisione arbitrale non pacifica e da ciò scaturiva la colorita reazione del Titone nei riguardi degli Ufficiali di gara…che possono certo definirsi come meramente irriguardose…”. Per entrambe si chiede la riduzione, invocando precedenti giurisprudenziali favorevoli all’assunto. All’odierna trattazione l’avv. Cozzone, nel riportarsi alla memoria depositata, ha insistito per l’accoglimento delle richieste ivi formulate. La Corte, preliminarmente alla trattazione, nel merito, delle doglianze formulate, dispone la separazione del ricorso in due distinti reclami, stante l’oggettiva separatezza dei fatti e l’autonomia delle condotte in contestazione. Quanto al loro esame, nel merito, il Collegio, esaminata la documentazione depositata e, in particolare, il referto dell’arbitro e quello del quarto ufficiale (confortato, quest’ultimo, dalla relazione del commissario di campo) rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettivo accadimento degli episodi riferiti e delle espressioni rivolte agli ufficiali di gara, dei quali i referti che precedono fanno piena prova. Ciò posto, deve osservarsi che il comportamento addebitato al signor Gautieri è consistito nell’aver rivolto al quarto ufficiale, in occasione di una decisione tecnica adottata, una frase sicuramente irriguardosa, accompagnata da locuzione certamente offensiva. allontanato dal terreno di gioco, il signor Gautieri ha tenuto un comportamento corretto e collaborativo, così complessivamente valutabile alla luce della atmosfera sicuramente tesa e agonisticamente coinvolgente. L’episodio, incontestabilmente censurabile e grave, ad avviso del Collegio integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di 2 giornate di gara. E’ potere del Giudice, però, provvedere ad una adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nel caso di specie è convincimento di questa Corte che, ferma la lesione all’onore, decoro e prestigio recata all’Ufficiale di gara, il comportamento complessivo del signor Gautieri deponga nel senso di ritenere che la deprecabile espressione usata possa essere valutata come momentanea e isolata manifestazione ingiuriosa, collocata in una dimensione agonistica ad alto coinvolgimento emotivo, non seguita da altri episodi verbalmente cruenti. Alla luce delle considerazioni che precedono ritiene il Collegio, in accoglimento della richiesta attorea, che possa equamente e congruamente disporsi la riduzione della squalifica irrogata in prima istanza dal Giudice Sportivo ad una sola giornata effettiva di gara. La tassa reclamo, conseguentemente, va restituita. Alla stessa favorevole decisione non può, al contrario, pervenirsi all’esito della valutazione della condotta del giocatore Mario Titone il quale, a gioco fermo, si rivolgeva all’arbitro urlandogli gravi e triviali espressioni offensive (non soltanto espressioni colorite come esposto, in tesi, dalla difesa). Non può sfuggire, infatti, che la condotta del giocatore non possa trovare nessuna comprensione, né umana né sportiva, come conseguenza emotiva, o esagerata reazione ad un fatto di gioco, ma si evidenzia come risultato di cosciente volontà offensiva, per di più rafforzata, nella sua portanza lesiva, dall’aver voluto urlare platealmente all’arbitro la sua ingiuriosa riprovazione. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, per i motivi qui detti, appare pertanto congrua e pienamente da condividere. Il ricorso in favore del calciatore Mario Titone, pertanto, deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti), in due distinti appelli: a) accoglie in parte il ricorso relativo al Sig. Gautieri Carmine, riducendo la sanzione della squalifica inflittagli a 1 giornata effettiva di gara, dispone restituirsi la tassa reclamo; b) respinge il ricorso relativo al calciatore Titone Mario, dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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