F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 06 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 10 Luglio 2012 3. RICORSO A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF CASALE CALCIO/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 06 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 10 Luglio 2012
3. RICORSO A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF CASALE CALCIO/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012, infliggeva la sanzione dell’obbligo di disputare gare effettive a porte chiuse fino a tutto il 31.10.2012 nonché l’ammenda di € 20.000,00 alla società Casale Calcio S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro di Play-Off Casale Calcio/Virtus Entella disputato il 27.5.2012, sostenitori della reclamante scavalcavano la recinzione ed entravano sul terreno di gioco dirigendosi verso gli ufficiali di gara e i calciatori della squadra avversaria con l’evidente intento di aggredirli; gli stessi venivano affrontati dalle forze dell’ordine che ne contenevano l’intento aggressivo; gli stessi riuscivano comunque a raggiungere l’arbitro e il IV ufficiale colpendoli con pugni alla schiena e calci alle gambe; in tale circostanza erano totalmente assenti i dirigenti della società reclamante. Avverso tale provvedimento la società Casale Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.5.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 29.5.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S. Casale Calcio s.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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