F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 06 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 10 Luglio 2012 4. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR PRINA LUCA SEGUITO GARA PLAY-OFF CASALE/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 06 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 10 Luglio 2012 4. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR PRINA LUCA SEGUITO GARA PLAY-OFF CASALE/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012) La società Virtus Entella a r.l. di Chiavari, in data 29.5.2012 ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata mediante il Comunicato Ufficiale in epigrafe, con la quale è stata irrogata, all’allenatore sig. Luca Prina, la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per comportamento irriguardoso verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.) . Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, nella quale il Collegio ha esaminato la correttezza e congruità della sanzione che precede, correlata ad un episodio avvenuto al minuto 24° del primo tempo di gara allorché, su segnalazione dell’Assistente Arbitrale, il signor Prina, allenatore della squadra della Virtus Entella, era stato allontanato per aver gridato più volte ai calciatori della squadra avversaria, anche entrando sul terreno di gioco, un’esortazione a interrompere volontariamente il gioco. L’episodio in contestazione troverebbe giustificazione, secondo la sintetica motivazione del gravame, proprio nel pressante invito, rivolto più volte prima ai calciatori avversari e poi agli ufficiali di gara, ad interrompere l’azione di gioco onde consentire il soccorso sanitario a favore di un proprio atleta. Nella memoria della Società si conferma che il signor Prina, prendendo atto che il proprio appello non era stato recepito tempestivamente dagli avversari, si era allora rivolto agli Ufficiali di gara sollecitando con particolare insistenza un loro intervento. Alla luce di questi fatti, la società si duole dell’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, a fronte di un comportamento “veniale”e ne chiede la riduzione, anche in ragione della delicata fase in atto. La Corte, esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell’assistente arbitrale, rileva preliminarmente che non può dubitarsi dell’effettivo accadimento e dell’incontestata dinamica dell’episodio riferito dall’ufficiale di gara, del quale il cui referto fa piena prova. Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell’aver rivolto agli ufficiali di gara, con particolare vivacità verbale e insistenza, un invito sicuramente irriguardoso, sia per la reiterazione della pretesa sia per la mancanza di doveroso rispetto alle valutazioni di stretta competenza degli ufficiali di gara. L’episodio, incontestabilmente censurabile, integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. ove si prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di due giornate di gara ma con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nella valutazione del caso di specie, in effetti, sembrano ricorrere circostanze attenuanti, rappresentate sia dalla sicura tensione agonistica della gara, del tutto peculiare in rapporto alla fase dei “Play-Off”, sia per il contenuto sostanziale dell’espressione usata, priva di qualsiasi connotazione offensiva o ingiuriosa, ancorché sicuramente irriguardosa. Ne consegue che il giudizio complessivo sull’episodio ascritto al signor Luca Prina, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice di prime cure, è nel senso di ritenere come congrua ed equa la riduzione della sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara. Il ricorso, per le argomentazioni che precedono, deve essere accolto. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella di Chiavari (Genova), riducendo la squalifica inflitta al Sig. Prina Luca a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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