F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 28 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 28 Aprile 2010 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL NAPOLI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RINAUDO LEANDRO SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 22.11.2009, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 129 del 24.11.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 28 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 28 Aprile 2010 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL NAPOLI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RINAUDO LEANDRO SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 22.11.2009, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 129 del 24.11.2009) Preso atto della segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all’esito dell’esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Napoli/Lazio, disputata in data 22 novembre 2009 e valevole per il Campionato di Serie “A”, infliggeva al calciatore Leandro Rinaudo, tesserato in favore della S.S.C. Napoli S.p.A., la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per condotta violenta nei confronti del calciatore Julio Cruz, suo avversario. In particolare, il signor Rinaudo “tirava i capelli dell’avversario, colpendolo nella zona temporale e, contestualmente, con il braccio sinistro, gli indirizzava un’energica manata al capo”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S.C Napoli S.p.A., la quale, in primo luogo, lamenta l’inammissibilità, nel caso di specie, della procedura ex art. 35, comma 1.3., C.G.S., in quanto la condotta tenuta dal signor Rinaudo non potrebbe ritenersi violenta. La reclamante sostiene, altresì, che il gesto del signor Rinaudo non solo sarebbe privo di conseguenze lesive, ma sarebbe anche configurabile come un comportamento “riflesso”, in quanto determinato dalla condotta tenuta dal signor Cruz, che, mordendolo, avrebbe scatenato la reazione del calciatore. Per questi motivi, la S.S.C Napoli S.p.A. conclude per l’annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, per la riduzione della stessa. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27 novembre 2009, erano presenti il rappresentante della Procura Federale, che ha insistito per il rigetto del ricorso, e, per la S.S.C. Napoli S.p.A., l’avv. Grassani, il quale si è riportato alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, chiedendone l’accoglimento. La Corte, preliminarmente, vista l’eccezione di tardività della segnalazione inoltrata dalla Procura Federale al Giudice Sportivo sollevata dalla ricorrente in udienza, vista la documentazione fornita dalla stessa Procura Federale e ritenuto che non fosse possibile accertare la tempestività della segnalazione in questione, ha disposto, con ordinanza, l’acquisizione, presso l’Ufficio del Giudice Sportivo della lega Nazionale Professionisti, della documentazione comprovante l’orario di ricezione della medesima segnalazione, rinviando al giorno successivo, 28 novembre 2009, la trattazione del ricorso. Alla riunione tenutasi in data 28 novembre 2009 sono presenti il rappresentante della Procura Federale e, per la ricorrente, l’avv. Olivetti su delega dell’avv. Grassani. La Procura Federale deposita il report generale delle trasmissioni telefax eseguite in data 23 novembre 2009 e, allo stesso tempo, viene acquisito agli atti il giornale fax con lista delle ricezioni nella medesima data 23 novembre 2009, trasmessa dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti in ottemperanza alla citata ordinanza di questa Corte in data 27 novembre 2009. L’avvocato Olivetti contesta i documenti prodotti, in quanto dagli stessi non si rileva una corrispondenza tra la trasmissione della segnalazione effettuata dalla Procura Federale e la ricezione della stessa da parte del Giudice Sportivo. Il rappresentante della Procura Federale precisa che la rilevata discordanza di orario tra la trasmissione e la ricezione della segnalazione è dovuta al mancato aggiornamento dell’apparecchiatura telefax della Procura Federale a seguito del termine del periodo di vigenza dell’ora legale. La Corte, in relazione all’eccezione preliminare formulata dal ricorrente, esaminati i documenti depositati in data odierna, ritiene di non accogliere la stessa, in quanto dai citati documenti risulta la corrispondenza tra le operazioni di trasmissione e ricezione della segnalazione della Procura Federale, tenuto conto del mancato aggiornamento dell’apparecchiatura telefax al termine del periodo in cui vigeva l’ora legale. In ordine al merito della questione, la Corte esaminate tutte le immagini televisive in atti, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dal ricorrente. Questa Corte, infatti, condivide in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione e ritiene, pertanto, violenta e passibile di sanzione la condotta tenuta dal calciatore Rinaudo nei confronti del proprio avversario. La Corte, pertanto, in virtù della qualificazione della condotta oggetto di analisi, ritiene che risultano integrati i requisiti di cui alla fattispecie delineata dall’art. 35, comma 1.3 C.G.S. e che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti risulta congrua alla previsione dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. rilevato che dalla documentazione acquisita può evincersi la tempestività della segnalazione della Procura Federale, respinge nel merito il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Napoli Calcio S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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