F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 17 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 19 Giugno 2009 1) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. DI FRANCESCO EUSEBIO E DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/AREZZO DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 17 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 19 Giugno 2009
1) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. DI FRANCESCO EUSEBIO E DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/AREZZO DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Sportiva Virtus Lanciano 1924 S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di calcio Lega Pro 1^ Divisione del 5.10.2008 Virtus Lanciano/Arezzo, veniva inflitta all’allenatore Di Francesco Eusebio la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, nonché l’ammenda di € 4.000,00 alla società Virtus Lanciano. La sanzione veniva irrogata all’allenatore “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara; alla notifica del provvedimento di allontanamento, non lo ottemperava e assumeva atteggiamento provocatorio nei confronti dell’arbitro; convinto ad abbandonare il terreno di gioco assumeva plateale atteggiamento di protesta colpendo con un calcio il cancello della recinzione”. La sanzione alla società Virtus Lanciano veniva irrogata “perché propri sostenitori più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso l’arbitro e l’istituzione calcistica; al termine dell’incontro numerose persone che sostavano indebitamente nel recinto di gioco all’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, al passaggio degli ufficiali di gara, rivolgevano agli stessi reiterate frasi offensive e minacciose; manifestazione ostile dopo la gara, al momento in cui la terna arbitrale lasciava l’impianto sportivo”. La società appellante eccepiva l’incongruità della squalifica all’allenatore, deducendo, quali motivi d’impugnazione, “erronea valutazione e qualificazione dei fatti” ravvisando la condotta ascritta allo stesso non come violenta o come atto provocatorio, ma come meramente irriguardosa verso il direttore di gara e non propriamente offensiva. Con riferimento all’ammenda di € 4.000,00 la società appellante rileva “assoluta discrepanza tra quanto scritto nel Comunicato Ufficiale e quanto risulta nel referto dell’arbitro” poichè la presenza indebita di persone nel recinto di gioco viene descritta del comunicato arbitrale come “riconducibili alla società Virtus Lanciano in quanto vestiti con tute e pettorine della società”. Circa l’atteggiamento ostile avuto dai tifosi fa riferimento anche in questo caso alla discrepanza tra il provvedimento disciplinare di ammenda di € 5.000,00, irrogato dal G.S. nei confronti della società Potenza Sport Club S.r.l. nel medesimo Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008, motivato da atteggiamento molto violento da parte della tifoseria del Potenza, e quello comminato alla società Virtus Lanciano. La società appellante richiedeva la riduzione delle sanzioni nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Il collegio
1) preliminarmente ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla società sportiva VirtusLanciano 1924 S.r.l. in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara.
2) Quanto al primo appello, quello proposto avverso alla sanzione inflitta all’allenatore Di Francesco Eusebio della squalifica per 4 gare effettive, si respinge il ricorso presentato dalla società sportiva Virtus Lanciano 1924, in quanto la condotta è valutabile come violenta anche se non esercitata direttamente verso il direttore di gara, e perchè ha costituito peraltro il presupposto per il verificarsi del successivo evento sanzionato.
3) Quanto al secondo appello si respinge il ricorso presentato dalla medesima società in merito all’ammenda di € 4.000,00, in considerazione della mancanza di prove idonee a superare le risultanze acquisite agli atti e della congruità dalla sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il reclamo proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) in due distinti appelli li respinge entrambi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata nonché addebitarsi quella non versata.
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