F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 19 Giugno 2009 2) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. SIG. BONAMONETA ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO TIVOLI/GALLICANO DEL 23.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 96 del 24.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 19 Giugno 2009 2) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. SIG. BONAMONETA ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO TIVOLI/GALLICANO DEL 23.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 96 del 24.1.2008) Con ricorso ex art 39 del Codice di Giustizia Sportiva, il signor Alessio Bonamoneta chiedeva a questa Corte la revocazione della Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con il Com. Uff. in epigrafe che aveva confermato la sanzione impugnata dal ricorrente consistita nella squalifica fino al 31.12.2010 pubblicata con Com. Uff. n. 76 del 12.12.2007. I fatti risalgono alla stagione calcistica 2007/2008 quando, in occasione di una gara del Pro Tivoli – in cui il Bonamoneta milita – contro il Gallicano, disputata il 23.12.2007, al 32^ minuto del secondo tempo, il calciatore veniva allontanato dal terreno di gioco per ripetute proteste con toni volgari ed offensivi nei confronti dell’arbitro e perché, alla fine della partita, egli rientrava in campo riprendendo ad insultare e minacciare l’arbitro attingendolo al viso ed alla divisa con uno sputo. Il ricorso, strutturato in due motivi, il primo sull’ammissibilità dell’azione di revocazione in questa sede ed il secondo sull’estraneità del giocatore ai fatti in questione con tanto di dichiarazioni testimoniali allegate, concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione di squalifica con effetto ex nunc. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per un doppio ordine di motivi. Il primo, di carattere processuale, concerne l’inammissibilità del gravame come proposto per carenza dei presupposti legittimanti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dalle lettere da a) a d e) dell’art. 39 che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta. Nel caso di specie, il giocatore non ha offerto elemento alcuno idoneo a consentire di riaprire il caso, palesandosi l’impugnativa in esame come una sorta di irrituale tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l’inesistente formula del “terzo grado”. Anche in punto di merito, se pur esso resta sasorbito nell’argomento precedente, non può farsi a meno di evidenziare l’irrilevanza delle “testimonianze” meramente riferite, non essendo comunque gli affidavit ammissibili nel nostro sistema ordinamentale e fermo restando che le medesime dichiarazioni erano già state espunte dagli atti dal giudice di primo grado. Per questi motivi la C.G.F. in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Bonamoneta Alessio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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