F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 19 Giugno 2009 1) RICORSO DEL CALCIATORE VETTORI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VALENZANA/VARESE DEL 23.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 26.11.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 19 Giugno 2009
1) RICORSO DEL CALCIATORE VETTORI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VALENZANA/VARESE DEL 23.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 26.11.2008)
Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 25.11.2008 - contenente la squalifica per gare effettive inflitta al signor Vettori Federico seguito gara Valenzana/Varese del 23.11.2008 per doppia ammonizione, per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro; espulso, rivolgeva verso quest’ultimo una frase offensiva. Il ricorrente reclama che la condotta tenuta va considerata come meramente irriguardosa trattandosi di un comportamento che non è mai trasceso ma limitandosi a semplici proteste e frasi concitate. Adduce a supporto di tale ricostruzione ad altre sentenze precedenti dove il comportamento, considerato anche più grave dal ricorrente, veniva sanzionato nello stesso modo se non in modo meno grave. La Corte di Giustizia Federale rileva che, anche a volere intendere il comportamento del Vettori come irriguardoso, risulta corretta la ricostruzione sanzionatoria del Giudice Sportivo, poiché i precedenti richiamati dal ricorrente riguardano esclusivamente comportamenti irriguardosi o ingiuriosi o offensivi nei confronti dell’arbitro. Il fatto qua in contestazione, invece, nasce da una espulsione per doppia ammonizione la quale di per sé, sola, comporta una giornata di squalifica; il comportamento irriguardoso del Vettori si è tenuto dopo la espulsione e tale ricostruzione fatta nel referto arbitrale, aggravata dal fatto che il Vettori era anche capitano della Valenzano Calcio S.r.l., ha determinato la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vettori Federico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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